Sentenza del 18/02/2015 n. 3208 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il 1998, maggiori ricavi derivanti da prestazioni di servizi ritenute non fatturate e ulteriori importi collegati a costi per carburante considerati non inerenti o documentati mediante schede ritenute irregolari. Il contribuente ha contestato la valutazione delle prove, la motivazione della sentenza della CTR e l'applicazione della disciplina IVA e del principio di competenza previsto per le imposte dirette. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse valutato erroneamente le prove relative ai costi del carburante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e comunque infondati sia i motivi del ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato sufficientemente il recupero dei ricavi non contabilizzati, collegato all'omessa fatturazione degli acconti ricevuti per prestazioni di servizi. Le doglianze del contribuente miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oppure deducevano l'omessa pronuncia con norme processuali non appropriate. Quanto al carburante, la Cassazione ha confermato che la sentenza penale poteva essere utilizzata solo come elemento indiziario nel processo tributario e ha rilevato che l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso gli elementi del processo verbale necessari per verificare l'omesso esame delle prove. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati e le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Articoli 115 e 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento e decide sulla base delle prove dedotte in giudizio.
La scelta e la valutazione dei mezzi di prova spettano al giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente comprensibile. In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La censura di omessa pronuncia deve essere proposta per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 360, comma 1, n. 4, non mediante una generica denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale.
Articolo 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione su una questione deve essere denunciata specificamente come omessa pronuncia.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 6
Individua il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Per gli acconti ricevuti, l'operazione si considera effettuata, in tutto o in parte, al momento del pagamento, con conseguente obbligo di fatturazione dell'importo incassato.
D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 75, nel testo applicabile ratione temporis
Prevede il principio di competenza per la determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette. La relativa questione, distinta dalla disciplina IVA, deve essere contestata e sottoposta al giudice con specifiche censure processuali e sostanziali.
Articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza ometta del tutto elementi decisivi o presenti una carenza logica tale da impedire di comprendere il percorso decisionale; non basta che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello auspicato dalla parte.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia l'omesso esame di documenti o risultanze probatorie deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti degli atti, consentendo alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della censura senza ricercare autonomamente il contenuto nei fascicoli.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non si può chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto, un'omessa pronuncia o una motivazione realmente inesistente o logicamente incomprensibile.
- La contestazione di un'omessa decisione su una domanda o questione deve essere formulata come omessa pronuncia, indicando esattamente l'atto processuale in cui la questione è stata proposta.
- Ai fini IVA, gli acconti ricevuti per prestazioni di servizi possono far sorgere immediatamente l'obbligo di fatturazione e rilevano al momento dell'incasso, anche se la prestazione completa viene eseguita successivamente.
- La disciplina IVA e quella delle imposte dirette sono autonome: il momento di rilevanza dell'operazione ai fini IVA non determina automaticamente la competenza del ricavo ai fini del reddito d'impresa.
- Una sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può essere utilizzata come elemento indiziario insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
- Chi denuncia il mancato esame di documenti o dichiarazioni deve trascriverne nel ricorso per cassazione i passaggi decisivi; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti risultano soccombenti su aspetti diversi della controversia.
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