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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21348/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di una dipendente ministeriale volta a ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nella qualifica C3, per asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica B3, con conseguente pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva respinto la domanda di superiore inquadramento ma aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive dal mese di ottobre 2004. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia, per non essersi la Corte d’appello espressa sulla pretesa mancanza di prevalenza, qualitativa e quantitativa, delle mansioni superiori; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che dalle prove non emergeva lo svolgimento con continuità e prevalenza di mansioni C3, e che la decisione si fondava indebitamente sulla sola testimonianza di un teste; (3) violazione dell’art. 52 e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’allegato A del CCNL Ministeri, assumendo che la Corte d’appello avesse ritenuto sufficiente il solo elevato contenuto specialistico senza verificare anche l’ulteriore requisito delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la statuizione sulla prescrizione del credito retributivo, ritenuta dal giudice di appello sulla base dell’eccezione sollevata dal Ministero in primo grado; il Ministero ha resistito anche al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto i primi due motivi del ricorso principale in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la sentenza d’appello conteneva una decisione implicita sulla prevalenza delle mansioni e che il giudice di merito aveva correttamente seguito il procedimento trifasico di inquadramento del lavoratore. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che, secondo il CCNL applicabile all’Area C, le funzioni di direzione/coordinamento/controllo e quelle ad elevato contenuto specialistico sono alternative, e che nel caso concreto era stata accertata la seconda ipotesi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l’erroneità della decisione sulla prescrizione, rilevando che l’eccezione era stata comunque formulata in primo grado e che, nel rito del lavoro, non era necessaria la reiterazione nelle conclusioni secondo il modello invocato dalla ricorrente incidentale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia può essere dedotta solo se vi sia mancata decisione su una domanda o eccezione non superata da altra statuizione incompatibile; altrimenti la censura si traduce in contestazione della motivazione o della violazione di legge nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio; in cassazione è ammessa solo se la valutazione sia fondata su principi giuridici errati o su incongruenze logiche

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia è scrutinabile solo nei limiti effettivi della mancanza di decisione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è oggi rilevante solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza o mancato esame di tutte le risultanze istruttorie

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Disciplina l’adibizione a mansioni superiori nel pubblico impiego; nel caso concreto è stato ritenuto integrato il presupposto dello svolgimento di funzioni superiori

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    La norma è stata richiamata per la verifica dei presupposti del riconoscimento economico connesso allo svolgimento di mansioni superiori

  • allegato A del CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Ministeri 1998-2001

    Per l’Area C prevede alternativamente funzioni di direzione/coordinamento/controllo di attività rilevanti oppure funzioni con elevato contenuto specialistico

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato ai fini dell’interruzione della prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato ai fini degli effetti dell’interruzione della prescrizione

  • art. 410 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al tentativo di conciliazione e al tema prescrizionale

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle eccezioni nel rito del lavoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto dell’impugnazione; esclusa l’applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia non è fondata quando la questione invocata dalla parte risulti logicamente assorbita da una statuizione incompatibile adottata dal giudice di merito.
  • La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto; in cassazione è scrutinabile solo l’errore di diritto o l’anomalia motivazionale nei limiti rigorosi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini dell’inquadramento del lavoratore, il giudice deve seguire il procedimento trifasico: accertamento delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra fatto e norma collettiva.
  • Quando la declaratoria contrattuale prevede requisiti alternativi, è sufficiente l’accertamento di uno solo di essi per la qualificazione nella categoria corrispondente.
  • Nel rito del lavoro, l’eccezione di prescrizione può ritenersi validamente sollevata anche se formulata nella memoria difensiva, purché la parte abbia chiarito di voler eccepire la prescrizione estintiva; non è richiesta, in termini assoluti, una specifica reiterazione nelle conclusioni secondo schemi estranei al rito applicabile.
  • La mera critica alla mancata valorizzazione di alcuni documenti o deposizioni non integra di per sé violazione di legge, se la decisione impugnata contiene una motivazione coerente e sufficiente nei limiti richiesti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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