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Sentenza

Sentenza n. 3178/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della graduatoria finale di merito, decreto prot. n. 470, relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”, AS48 – Scienze motorie e Sportive, regione Umbria, pubblicata il 3 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa del mancato inserimento del titolo di riserva (all. 1); - dell’integrazione della graduatoria finale del concorso di merito, prot. n. 544, al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, conformemente l’art. 9, comma 3 del D.D.G. 2575/2023 e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, per la classe di concorso AS48 – Scienze motorie e Sportive, regione Umbria, pubblicata il 29 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa del mancato inserimento del titolo di riserva (all. 2); - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; - dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206” ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierno ricorrente di essere incluso nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 per la classe AS48, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AS48); e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AS48).

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e successiva integrazione della graduatoria di un concorso per docente, nella parte in cui il candidato non è stato incluso per il mancato riconoscimento del titolo di riserva

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe AS48, regione Umbria, conseguendo 192,25 punti e superando la soglia di idoneità. In sede di domanda aveva tuttavia omesso di indicare, mediante il relativo flag, il possesso del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile nazionale. Per tale ragione il titolo non era stato considerato e il candidato non era stato inserito tra i vincitori riservisti. Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, aveva chiesto all'amministrazione la valutazione del titolo. Deduceva eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., della lex specialis, del d.l. n. 80/2021, degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento. Sosteneva, inoltre, che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere l'equivalenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. Il ricorso era stato originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica; dopo l'opposizione ministeriale, il ricorrente lo aveva trasposto davanti al TAR. Il Collegio rilevava preliminarmente la tardività del deposito dell'atto di trasposizione, effettuato l'8 gennaio 2026 a fronte dell'opposizione notificata l'11 novembre 2025, oltre il termine dimidiato applicabile ai riti accelerati. Nel merito, il ricorrente non aveva dichiarato il titolo né in sede di domanda né prima della formazione della graduatoria, chiedendone la valutazione solo il 2 ottobre 2025, tre mesi dopo l'approvazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito dell'atto di trasposizione. Ha affermato che, nelle materie soggette al rito accelerato, il termine per il deposito dell'atto di costituzione in giudizio e dell'avviso di trasposizione ex art. 48 c.p.a. è soggetto a dimezzamento. L'atto di trasposizione non coincide con la proposizione originaria del ricorso e il suo deposito costituisce un adempimento successivo, non incidente sul diritto di difesa in senso stretto; pertanto, non vi sono ragioni per escludere il termine dimidiato. Il Collegio ha escluso anche la rimessione in termini, non ravvisando un quadro giurisprudenziale oscillante: l'applicabilità del dimezzamento risultava già chiarita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. I titoli di riserva, assimilati ai titoli di preferenza, possono essere valutati anche se non indicati nella domanda solo quando siano già posseduti e siano esibiti dopo il superamento della prova ma prima della pubblicazione della graduatoria. Dopo la pubblicazione della graduatoria, il principio di autoresponsabilità, la par condicio dei concorrenti e la stabilità degli atti conclusivi impediscono la tardiva produzione del titolo; non ricorrevano neppure i presupposti per il soccorso istruttorio, trattandosi di omessa dichiarazione del titolo. Tale rilievo è stato ritenuto assorbente rispetto alla questione dell'equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    termine per il deposito dell'atto di costituzione in giudizio e dell'avviso di trasposizione dopo l'opposizione al ricorso straordinario

    Il deposito dell'atto di trasposizione deve avvenire entro il termine perentorio previsto dalla norma; nelle materie soggette a rito accelerato il termine è dimezzato.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    regola del dimezzamento dei termini processuali nei giudizi soggetti al rito accelerato

    Il dimezzamento si applica anche al deposito dell'atto di costituzione in giudizio e all'avviso di cui all'art. 48 c.p.a.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    Concorre, insieme all'art. 119, comma 2, c.p.a., a rendere dimidiati i termini processuali applicabili alla controversia.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    irricevibilità del ricorso per tardività

    La tardività del deposito dell'atto di trasposizione determina l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    L'opposizione dell'amministrazione determina la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale mediante trasposizione davanti al TAR.

  • art. 5 d.P.R. n. 487/1994

    I titoli di riserva rientrano nell'ampia categoria dei titoli di preferenza e possono essere valutati, se già posseduti, quando siano esibiti dopo il superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata previa audizione delle parti

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta dal ricorrente, ma non è stata esaminata favorevolmente in ragione dell'irricevibilità e, comunque, dell'infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a rito accelerato, il termine per il deposito dell'atto di trasposizione dal ricorso straordinario al giudizio giurisdizionale è soggetto al dimezzamento previsto dall'art. 119, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con la disciplina speciale applicabile.
  • L'atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a. costituisce un adempimento successivo alla proposizione del ricorso straordinario e non integra la proposizione di un nuovo ricorso introduttivo; il relativo deposito deve pertanto rispettare il termine processuale dimidiato previsto per i riti accelerati.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere concessa quando, al momento della scadenza, la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia già chiarito in modo sufficientemente stabile l'applicabilità del termine dimidiato al deposito dell'atto di trasposizione.
  • I titoli di riserva, in quanto riconducibili alla categoria dei titoli di preferenza, possono essere valutati anche se non indicati nella domanda di partecipazione soltanto se erano già posseduti e sono prodotti dopo il superamento della prova selettiva ma prima della pubblicazione della graduatoria.
  • Dopo la pubblicazione della graduatoria, il principio di autoresponsabilità dei candidati, la par condicio concorsuale e l'esigenza di stabilità degli atti conclusivi impediscono la tardiva produzione di un titolo di riserva non dichiarato; in tale situazione non opera il soccorso istruttorio, perché non si tratta di regolarizzare una dichiarazione già resa ma di introdurre tardivamente un elemento non dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicità

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