Sentenza n. 4892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive e della relativa area di sedime, adottata dopo l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda opere abusive realizzate in area agricola sottoposta a vincolo idrogeologico e sismico. I precedenti proprietari avevano presentato una prima istanza di condono nel 1986, rimasta pendente, e una seconda istanza nel 2004 relativa ad ampliamenti e sopraelevazioni. Dopo la presentazione della seconda istanza, il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione, notificata ai proprietari, rimasta non impugnata e solo parzialmente eseguita. Nel 2019 l’immobile era stato acquistato dall’odierna appellante. Nel 2021 il Comune aveva dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della parte del fabbricato non interessata dalla domanda di condono del 1986, della relativa area di sedime e di una baracca. Il TAR aveva annullato l’atto soltanto nella parte relativa all’individuazione generica dell’area di sedime, per mancata indicazione dei criteri di calcolo e mancato frazionamento catastale, respingendo le ulteriori censure. In appello la proprietaria ha dedotto la violazione degli artt. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008, 31 del d.P.R. n. 380/2001, 32 del d.l. n. 269/2003, 35 e 44 della l. n. 47/1985 e 39 della l. n. 724/1994, sostenendo che la pendenza della domanda di condono del 2004 avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio e impedire l’acquisizione, nonché contestando la sussistenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’art. 44 della l. n. 47/1985, nella parte in cui prevede la sospensione dei procedimenti repressivi per effetto della domanda di sanatoria, riguardi l’ipotesi in cui il condono sia presentato dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione; non opera invece come sospensione automatica rispetto a un ordine demolitorio adottato successivamente alla domanda di condono. Un’ordinanza di demolizione emessa in pendenza di una domanda di sanatoria può essere illegittima, ma il relativo vizio deve essere fatto valere mediante tempestiva impugnazione. Poiché l’ordinanza del 2004 non era stata impugnata, essa era divenuta inoppugnabile e la sua mancata esecuzione per oltre novanta giorni aveva prodotto automaticamente l’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il successivo provvedimento comunale aveva natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell’acquisizione. L’effetto acquisitivo si era già prodotto quando l’immobile apparteneva ai precedenti proprietari, prima della vendita all’appellante; il trasferimento successivo non poteva eludere le conseguenze dell’abuso. È risultata irrilevante, ai fini dell’acquisizione della parte non coperta dalla domanda di condono del 1986, la perdurante mancata definizione della seconda istanza di condono del 2004. Il Comune resta comunque tenuto a definire quest’ultima istanza, poiché la nota del 3 giugno 2021 era stata qualificata dal TAR, con statuizione non impugnata, come mero preavviso di diniego e non come provvedimento finale. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione protratta per oltre novanta giorni
L’acquisizione opera automaticamente per effetto dell’inottemperanza protratta oltre il termine legale; il successivo provvedimento amministrativo ha natura meramente dichiarativa e si limita ad accertare un effetto già prodotto.
art. 15, commi 3 e 5, l.r. Lazio n. 15/2008
La disciplina regionale è stata richiamata quale ulteriore fondamento dell’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine demolitorio.
art. 44 l. n. 47/1985
La sospensione dei procedimenti repressivi opera per i provvedimenti sanzionatori adottati prima della presentazione della domanda di condono; non impedisce l’adozione di un ordine demolitorio successivo alla domanda, che deve essere tempestivamente impugnato se ritenuto illegittimo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento finale di diniego.
art. 33 l. n. 47/1985
È stato richiamato dal Comune in relazione alla non sanabilità delle opere realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico e in contrasto con la normativa urbanistica; tale profilo non ha impedito l’acquisizione della parte non interessata dal condono del 1986.
Massime di principio
- La sospensione dei procedimenti repressivi prevista dall’art. 44 della l. n. 47/1985 riguarda i provvedimenti sanzionatori adottati prima della presentazione della domanda di condono; un’ordinanza di demolizione adottata dopo la domanda di sanatoria non è automaticamente paralizzata e deve essere tempestivamente impugnata se si assume illegittima per la mancata previa definizione del procedimento di condono.
- L’inottemperanza ingiustificata all’ordine di demolizione per oltre novanta giorni determina ipso iure l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e della relativa area di sedime al patrimonio comunale. Il successivo atto amministrativo di acquisizione ha natura dichiarativa e non costitutiva.
- L’effetto acquisitivo già maturato nei confronti del proprietario destinatario dell’ordine di demolizione non può essere eluso mediante la successiva alienazione dell’immobile a un terzo; il provvedimento dichiarativo può quindi riferirsi anche al successivo avente causa.
- La pendenza di una domanda di condono non impedisce l’acquisizione delle parti dell’immobile abusive che siano estranee all’oggetto della domanda di sanatoria ancora pendente.
- La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda di condono, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non sostituisce il provvedimento finale di definizione dell’istanza.
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