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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. -OMISSIS- del 20.2.2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusi il verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- del 20.2.2025 ed il verbale di accertamento di reati e di prescrizione obbligatoria n. SN/AG del 20.2.2025;

Giustizia amministrativa202500580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per omessa redazione del piano operativo di sicurezza, con sanzione pecuniaria di € 2.500,00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta. Ha contestato che una persona trovata nel cantiere fosse un lavoratore subordinato irregolare, sostenendo che si trattasse di un amico di famiglia, pensionato e vestito con abiti da casa, intento soltanto a pulire il luogo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo di essere un lavoratore autonomo prestatore d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. e di non essere quindi tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza, anche in ragione dell'assenza di lavoratori subordinati. L'amministrazione ha difeso la legittimità della sospensione, evidenziando gli accertamenti compiuti durante l'ispezione, le dichiarazioni rese dal titolare e dalla persona presente in cantiere, l'assenza di regolare assunzione e la mancata elaborazione del POS.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accertamento ispettivo era fondato su un'istruttoria completa: gli ispettori avevano effettuato l'accesso in cantiere, osservato la persona presente in tenuta da lavoro e acquisito le dichiarazioni sottoscritte sia dal titolare sia dal lavoratore. Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione erano concordanti e indicavano che la persona operava nel cantiere dal 10 febbraio 2025, senza contratto, mentre le dichiarazioni scritte rese un mese dopo dalla committente e dal lavoratore sono state ritenute meno attendibili. Il Collegio ha precisato che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso quanto alle dichiarazioni delle parti e ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti; le ulteriori circostanze riferite dai verbalizzanti sono invece liberamente valutabili dal giudice, ma nel caso concreto gli elementi raccolti formavano un quadro concordante dell'impiego irregolare. Ha ritenuto irrilevanti la pensione e l'eventuale invalidità del lavoratore. È stato respinto anche il secondo motivo: l'obbligo di redigere il POS gravava sull'impresa esecutrice non per il solo titolare, ma in relazione al lavoratore impiegato nel cantiere. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, tale obbligo sussiste per il datore di lavoro dell'impresa esecutrice anche se l'impresa ha meno di dieci addetti. L'omessa redazione del POS costituisce grave violazione prevista dall'Allegato I, punto 5, e legittima la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 81/2008

    Consente la sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dall'Allegato I.

  • art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008

    È richiamato dal ricorrente nel contestare gli obblighi ritenuti violati; la decisione si concentra tuttavia sull'obbligo di redazione del POS.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non fonda su tale disposizione la ratio decisoria principale.

  • art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008

    Impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, anche con meno di dieci addetti, la redazione del piano operativo di sicurezza per i lavori nei cantieri temporanei.

  • Allegato I, punto 5, d.lgs. n. 81/2008

    Qualifica l'omessa redazione del POS come grave violazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, rilevante ai fini della sospensione dell'attività.

  • Allegato XV d.lgs. n. 81/2008

    Indica i contenuti del piano operativo di sicurezza.

  • art. 2222 cod. civ.

    È invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione della propria attività come prestazione d'opera autonoma, ma tale tesi è disattesa in ragione dell'accertato impiego di un lavoratore.

  • art. 2700 cod. civ.

    I verbali dei pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Le circostanze ulteriori risultanti dai verbali, non coperte da fede privilegiata, sono liberamente valutabili dal giudice secondo il prudente apprezzamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso contro un provvedimento ispettivo, le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dal lavoratore nell'immediatezza dell'accesso, se concordanti e sottoscritte, possono integrare, insieme agli elementi oggettivi rilevati in cantiere, un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'impiego irregolare, anche quando siano successivamente prodotte dichiarazioni di segno contrario.
  • I verbali degli ispettori del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; le ulteriori circostanze riferite nel verbale restano soggette alla libera valutazione giudiziale, senza però perdere rilevanza probatoria.
  • Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice operante in un cantiere temporaneo deve redigere il piano operativo di sicurezza anche quando l'impresa abbia meno di dieci addetti, qualora impieghi almeno un lavoratore nel cantiere.
  • L'omessa redazione del piano operativo di sicurezza costituisce una grave violazione prevista dall'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008 e legittima la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.
  • La qualificazione formale dell'impresa o del titolare come lavoratore autonomo non esclude l'obbligo di redigere il POS quando, in concreto, sia accertato l'impiego di un lavoratore nell'esecuzione delle opere.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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