Cassazione Penale, Sentenza n. 24177/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gurrieri impugna la conferma della condanna (Tribunale di Catania 12/09/2019) per il reato previsto dall'art. 217, comma 2, della legge fallimentare. Denuncia in primo luogo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (contestando la qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice) e, in secondo luogo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (circostanze o effetti attenuanti invocate).
La decisione
La Corte di legittimità ritiene il primo motivo non manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza su bancarotta documentale semplice; tuttavia, verificato il decorso del termine di prescrizione (scaduto il 24/05/2024 considerando 200 giorni di sospensione), annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulle censure relative all'elemento oggettivo né sull'applicazione dell'art. 131-bis, poiché l'estinzione per prescrizione ha reso inoperanti tali questioni.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fallimentare (I.fall.)
art. 217, comma 2, I.fall.
Rilevata la contestazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale semplice; la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo sul punto non manifestamente infondato, ma non è intervenuta nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della norma (riduzione/attenuazione della pena); la Corte non si è espressa sulla sua applicabilità perché il processo si è concluso per prescrizione del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte segnala l'assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2; comunque ha valutato il decorso della prescrizione e ha annullato la sentenza per estinzione del reato.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434 - 01
Precedente richiamato in materia di bancarotta documentale semplice utile a valutare la rilevanza e la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio il termine di prescrizione si estingue, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; ciò rende inoperanti le censure di merito non decise preventivamente.
- Una censura sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (p.es. per bancarotta documentale) può essere ritenuta non manifestamente infondata dalla Cassazione, ma la pronuncia sul merito può essere superata dall'estinzione per prescrizione.
- Le contestazioni relative all'applicazione di norme attenuanti o riduttive (es. art. 131-bis c.p.) rischiano di rimanere irrilevanti se la prescrizione estingue il reato prima che la Corte entri nel merito.
- Il calcolo dei termini di prescrizione e delle eventuali sospensioni è determinante: periodi di sospensione (qui indicati 200 giorni) possono influire significativamente sulla data di estinzione e sul possibile esito del ricorso.
- Per ottenere una decisione sul merito prima dell'estinzione per prescrizione, è consigliabile sollevare tempestivamente tutte le questioni rilevanti e chiedere, se possibile, pronunce interinali o misure processuali che impediscano il decorso della prescrizione.
- Quando si impugna una sentenza penale conviene valutare sia la gravità delle censure di merito sia lo stato dei termini di prescrizione: anche una censura valida può risultare priva di effetti pratici se il reato viene estinto.
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