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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 430/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l\'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia in carcere disposta dal GIP di Agrigento. Quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione (sosteneva che l\'omicidio e la morte del migrante si fossero verificati in acque internazionali e dovesse applicarsi il principio della bandiera); 2) vizi formali degli atti (mancata traduzione dei verbali e dell\'ordinanza, verbale di convalida non sottoscritto dall\'indagato); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da cinque migranti coindagati per mancata assistenza del difensore al loro interrogatorio; 4) carenza della gravità indiziaria, inattendibilità e discordanza delle dichiarazioni, assenza di pericolo di fuga e di reiterazione e violazione del principio di proporzionalità della misura. Sono stati aggiunti motivi relativi all\'ostruzione al colloquio con interprete e alla mancata messa in condizione dall\'istituto penitenziario di partecipare all\'udienza di riesame.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul punto della giurisdizione ha richiamato la giurisprudenza consolidata: l\'Italia può esercitare giurisdizione per reati commessi su natanti privi di nazionalità (richiamo alla Convenzione ONU di Palermo) e ove sussista connessione con fatti che producono effetti in Italia; conseguentemente la pretesa carenza di giurisdizione è infondata. Quanto ai vizi formali dei verbali/atti, la Corte ha ritenuto che il giudizio di riesame investe l\'ordinanza applicativa della misura cautelare e non consente di sollevare autocensure relative alla convalida dell\'arresto o ad altre nullità che dovevano essere dedotte con i rimedi specifici; inoltre, la mancata traduzione dell\'ordinanza cautelare non la invalida ma posticipa il decorso dei termini d\'impugnazione fino alla effettiva conoscenza. Sulle dichiarazioni dei coindagati la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni erga alios, in quanto la sanzione dell\'inutilizzabilità prevista dall\'art.197-bis c.p.p. opera solo quando le dichiarazioni siano utilizzate contro chi le ha rese. Infine, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Palermo in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) richiamando i collegamenti transnazionali dell\'indagato, l\'assenza di radicamento in Italia e l\'entità della pena astratta. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Convenzione ONU sulla criminalità organizzata (Convenzione di Palermo) e legge di ratifica 16 marzo 2006, n.146

    La Corte richiama la Convenzione come fondamento per esercitare la giurisdizione su reati commessi su natanti privi di bandiera e per condotte transnazionali finalizzate al traffico di migranti; giustifica così la giurisdizione italiana anche per fatti occorsi in alto mare su imbarcazioni apolidi

  • Codice penale, art. 3, comma secondo e art. 7, n. 5

    Rinvio alla applicazione della normativa penale italiana per reati gravi con effetti sostanziali in territorio italiano e per l\'applicazione diretta di Convenzioni internazionali citate (es. Convenzione di Palermo)

  • D.lgs. n.286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 12 commi 3 lett. a), b), d) e 3-ter lett. b, d

    Normativa richiamata per la fattispecie di favoreggiamento/trasporto di migranti clandestini; la contestazione originaria si fondava su queste disposizioni

  • Codice penale, art.110 e art.575

    Art.110 (concorso di persone) e art.575 (omicidio) richiamati come capi di imputazione: la Corte valuta la giurisdizione e la gravità indiziaria anche con riferimento a tali reati

  • Codice di procedura penale, art. 10

    I criteri di collegamento di competenza previsti dall\'art.10 c.p.p. sono utilizzabili solo se si procede per reati interamente commessi all\'estero; se sussiste connessione con reati commessi in Italia la competenza va determinata in base al luogo del reato più grave connesso

  • Codice di procedura penale, artt. 137 e 143

    Richiamati in relazione alle nullità e ai vizi dei verbali: la Corte sottolinea che le censure su atti relativi alla convalida dell\'arresto non possono essere sollevate nel giudizio di riesame della misura cautelare, essendo il rimedio specifico l\'impugnazione della convalida

  • Codice di procedura penale, art. 197-bis, comma quinto

    La sanzione di inutilizzabilità si applica solo quando le dichiarazioni rese da un indagato sono utilizzate contro chi le ha rese; pertanto le dichiarazioni erga alios possono essere valutate nel procedimento cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 64

    Richiamato dal ricorrente nella censura sull\'assistenza dei difensori ai migranti; la Corte non ha riconosciuto la violazione idonea a compromettere l\'utilizzabilità delle dichiarazioni nei limiti del giudizio cautelare

  • Codice di procedura penale, artt. 273 e 274

    Norme richiamate in relazione alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto le censure generiche e insufficiente la doglianza circa la discordanza e l\'eventuale scopo collaterale delle dichiarazioni

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Disposizione procedurale richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria successivi al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La giurisdizione nazionale può essere esercitata per reati commessi su imbarcazioni prive di bandiera e per condotte transnazionali che abbiano efficacia in Italia (richiamo alla Convenzione di Palermo): non sempre la collocazione in alto mare esclude la competenza italiana
  • Nel giudizio di riesame della misura cautelare si può contestare solo l\'ordinanza applicativa della misura; nullità o vizi relativi alla convalida dell\'arresto o ad atti diversi devono essere impugnati con i rimedi specifici e non sono automaticamente rilevabili nel riesame
  • La mancata traduzione dell\'ordinanza cautelare nella lingua dell\'indagato non ne determina automaticamente l\'invalidità; essa incide sul decorso dei termini d\'impugnazione che iniziano con la conoscenza effettiva del provvedimento
  • Le dichiarazioni rese da un coindagato possono essere utilizzate erga alios nel giudizio cautelare: la sanzione di inutilizzabilità prevista dall\'art.197-bis c.p.p. opera solo se le dichiarazioni sono impiegate contro chi le ha rese
  • Per contestare la gravità indiziaria o l\'esigenza cautelare è necessario proporre argomentazioni concrete e circostanziate; censure generiche o congetturali sono inidonee a rovesciare la valutazione motivata del giudice di merito
  • Il pericolo di fuga o di reiterazione può essere desunto non solo dai precedenti penali ma anche da collegamenti transnazionali, assenza di radicamento in Italia e dalla gravità astratta della pena; tali elementi possono legittimare misure cautelari anche in assenza di precedenti

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