Cassazione Penale, Sentenza n. 26991/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena residua da espiare previa detrazione del presofferto fungibile in relazione alla condanna emessa il 17/04/2019 (con riconoscimento di continuazione esterna). In sede di incidente di esecuzione aveva richiesto la scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo, quantificare l'aliquota di pena corrispondente e identificare la parte di pena inutilmente sofferta per ottenere ulteriore fungibilità. In Cassazione deduceva vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata si era limitata a confermare il ricomputo già operato (provvedimento del 9/7/2021) senza un reale esame delle doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per oscurità e genericità: il ricorrente non ha indicato in modo analitico quale parte e in quale misura il ricomputo della pena (già adottato il 9/7/2021 e non impugnato) sarebbe errato, né ha formulato ragioni precise sulla corretta applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. relativo allo scomputo in caso di reato continuato. L'impugnazione è stata ritenuta meramente esplorativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Lo scomputo della custodia cautelare o di pene già espiate, in caso di reato continuato, può riguardare soltanto la parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell'esecuzione della detenzione astrattamente fungibile; la deduzione deve essere specifica e quantificata
Giurisprudenza citata (Sezioni della Corte di Cassazione)
Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017 (Iamonte); Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013 (Sapia); Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010 (Calzolaio); Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009 (Bernardo)
Precedenti interpretazioni della Corte confermano la regola di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. e l'esigenza che l'istanza di scomputo indichi con precisione la parte di pena riferibile ai fatti anteriori all'esecuzione della detenzione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Consente di irrogare sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'irritualità o la colpa nell'impugnazione
Massime di principio
- Le impugnazioni in materia di esecuzione devono indicare con precisione e calcoli analitici le parti di pena ritenute erronee; la genericità e l'oscurità rendono il ricorso inammissibile
- Quando si richiede la scissione del reato continuato per ottenere scomputo o fungibilità, è necessario dimostrare quali violazioni si sono consumate prima dell'inizio della detenzione senza titolo e quantificare l'aliquota di pena corrispondente
- Se il ricomputo della pena è stato già operato con provvedimento non impugnato, il ricorrente deve spiegare chiaramente in cosa e perché quel ricomputo sarebbe errato, fornendo dati comparativi
- L'art. 657, comma 4, c.p.p. limita lo scomputo alla porzione di pena riferibile ai fatti anteriori alla detenzione astrattamente fungibile: non è ammesso uno scomputo globale senza specificazione
- Impugnazioni esplorative o irrituali possono comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende per colpa o irregolarità dell'atto
- Per aumentare la probabilità di successo è consigliabile produrre in sede di incidente di esecuzione gli atti processuali, i calcoli di ricomputo alternativi e ogni elemento temporale che consenta la chiara distinzione tra fatti anteriori e posteriori alla detenzione
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