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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32955/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di sospensione condizionale della pena riferita a una precedente sentenza di condanna. La pena, a seguito del cumulo con precedenti giudicati, non superava la soglia dei due anni e risultava ulteriormente ridotta di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 133 e 164 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che l’intenzione di collaborare con la giustizia e la rideterminazione della pena conseguente alla mancata proposizione dell’appello avrebbero consentito al giudice dell’esecuzione di riesaminare la concedibilità del beneficio. La Corte ha rilevato, tuttavia, che il giudice della cognizione aveva già escluso espressamente la sospensione condizionale sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di nuovi reati, e non soltanto perché la pena eccedeva i limiti dell’art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale dopo la riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. quando il beneficio non sia stato riconosciuto in sede di cognizione esclusivamente perché la pena superava i limiti di legge. Non può invece rivalutare la sospensione quando il giudice della cognizione abbia già formulato, ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.p., una prognosi negativa sulla futura astensione da nuovi reati, divenuta irrevocabile. Nel caso concreto, le censure non confutavano adeguatamente la motivazione dell’ordinanza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    La riduzione di un sesto della pena opera quale meccanismo premiale collegato alla mancata proposizione dell’impugnazione dopo il giudizio abbreviato.

  • art. 163 c.p.

    Individua i limiti di pena entro i quali può operare la sospensione condizionale.

  • art. 164, comma 1, c.p.

    Consente di negare il beneficio sulla base di una valutazione sfavorevole circa la futura astensione del condannato dalla commissione di nuovi reati; tale valutazione, se compiuta in cognizione e divenuta irrevocabile, non è riesaminabile in executivis.

  • art. 671 c.p.p.

    È richiamato quale modello cui si ispira il potere recuperatorio del giudice dell’esecuzione, limitato alle decisioni che il giudice della cognizione non abbia potuto assumere.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    > violazione di legge e vizi della motivazione

    Fondamento normativo del ricorso per cassazione proposto dal condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’onere delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la riduzione di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale quando il beneficio non sia stato applicato in cognizione esclusivamente perché la pena superava i limiti previsti dall’art. 163 c.p.
  • Il potere del giudice dell’esecuzione ha natura recuperatoria e presuppone che in sede di cognizione non sia stato possibile compiere la valutazione sulla sospensione condizionale a causa del superamento dei limiti di pena; esso non attribuisce un generale potere di rivalutazione del beneficio.
  • Quando il giudice della cognizione abbia espressamente negato la sospensione condizionale sulla base della prognosi negativa prevista dall’art. 164, primo comma, c.p., tale valutazione, divenuta irrevocabile, non può essere riesaminata dal giudice dell’esecuzione per effetto della successiva riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
  • La riduzione premiale di un sesto della pena incide sull’ostacolo costituito dalla misura della pena, ma non consente di rimettere in discussione una decisione definitiva già fondata su una prognosi di merito sfavorevole circa la futura recidiva.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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