Sentenza n. 73/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n.355/2024 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 355/2024, recante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento, nella misura nominale di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente. Al momento del deposito del ricorso il credito risultava ancora insoddisfatto. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché il titolo era stato notificato al Ministero presso un domicilio digitale certificato e risultava passato in giudicato. È stata inoltre verificata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accertato che la domanda di ottemperanza era fondata, poiché al momento della proposizione del ricorso il giudicato non era stato eseguito. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Ministero ha documentato il pagamento dell'importo dovuto e il ricorrente non ha contestato l'esattezza dell'adempimento. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale o causale, poiché l'amministrazione aveva adempiuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal ricorrente per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale è procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 7 d.m. n. 44/2011
È richiamato con riferimento alla validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è passato in giudicato.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e il ricorrente non contesta l'esattezza dell'adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la notifica e il deposito del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico perché l'inadempimento ha reso necessaria la proposizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →