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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11704/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Derrotti era indiziato di autoriciclaggio (capo C): avrebbe utilizzato 300.000 euro, provento di due truffe commesse promettendo l'acquisto di auto di lusso a due persone offese, per comprare una Porsche GT3 RS. Il GIP aveva respinto la misura cautelare per autoriciclaggio ritenendo operativa la causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1 (acquisto di un'autovettura, anche di lusso, rientrerebbe in mera utilizzazione/godimento). Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva invece riconosciuto la gravità indiziaria e disposto l'obbligo di dimora nel comune di Caserta, ritenendo l'acquisto inserito nell'attività professionale dell'indagato e idoneo a integrare autoriciclaggio. Derrotti ha impugnato tale ordinanza sostenendo violazione di norme processuali e che l'auto è registrata in Germania (tracciabile), quindi mancava l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e operava la causa di non punibilità per mero godimento personale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'autoriciclaggio sussiste quando i proventi del reato sono impiegati, trasferiti o sostituiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza. La clausola di non punibilità ("mero utilizzo o godimento personale") è da interpretare restrittivamente: applicabile solo se i beni rimangono nella disponibilità dell'agente e non sono oggetto di operazioni che li inseriscano nel circuito economico legale. Nel caso concreto, l'acquisto di un'autovettura di ingente valore, inserito nell'ambito di un'attività abituale di compravendita di auto di lusso, integra l'autoriciclaggio perché inquina il circuito economico legale e può ostacolare l'individuazione della provenienza illecita. Pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti ..." (riferimento all'esimente per mera utilizzazione o godimento personale)

    La Corte interpreta la causa di non punibilità in modo restrittivo: riguarda solo l'utilizzo diretto e contingente dei proventi senza alcuna operazione che li inserisca nel circuito economico. L'impiego in attività economiche/imprenditoriali o trasferimenti significativi non rientrano nell'esimente poiché incidono sull'ordine economico e ostacolano l'identificazione della provenienza illecita.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze difensive relative all'interpretazione dell'art. 648-ter.1 e alla valutazione del fumus commissi delicti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di violazione di norme procedurali; la Cassazione non ha ravvisato violazioni tali da compromettere la statuizione impugnata.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiesta formale di adempimenti di Cancelleria in seguito al rigetto del ricorso (provvedimenti esecutivi/registrazione).

Massime di principio

  • L'autoriciclaggio si configura quando i proventi del reato sono impiegati, trasferiti o trasformati in attività economiche/finanziarie/imprenditoriali/speculative in modo tale da ostacolare l'individuazione della loro provenienza.
  • La causa di non punibilità per "mero utilizzo o godimento personale" (art. 648-ter.1) va interpretata restrittivamente: opera solo se il bene provento resta nella disponibilità diretta dell'agente e non è oggetto di operazioni che lo inseriscano nel circuito economico legale.
  • L'acquisto di beni di ingente valore può integrare autoriciclaggio se si inserisce nella sfera di un'attività professionale o se le operazioni compiute indicano un intento di trasformare o integrare i fondi illeciti nel mercato legale.
  • La tracciabilità formale dell'asset (es. immatricolazione estera) non esclude automaticamente l'autoriciclaggio: rilevano la natura e la finalità dell'operazione, la condotta complessiva dell'indagato e la capacità dell'operazione di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • Per la difesa è necessario dimostrare concretamente che l'uso è stato esclusivamente personale, contingente e privo di qualsiasi operazione idonea a reinserire i proventi nel circuito economico; la mera affermazione non è sufficiente di fronte a elementi che evidenziano attività imprenditoriale o trasferimenti rilevanti.

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