Cassazione Civile, Sentenza n. 9375/2020 del 21/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria testamentaria)
La controversia
I ricorrenti avevano agito contro la beneficiaria di due testamenti olografi della de cuius, chiedendone la nullità per difetto di autografia e formulando anche domande di restituzione di somme asseritamente anticipate per conto della defunta e di beni mobili. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 giugno 2018, aveva rigettato l’appello e disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In relazione ai testamenti, la Corte d’appello ha ritenuto autografe le sottoscrizioni e non sufficientemente certa la conclusione della CTU di secondo grado circa la non autografia del restante testo, valutando le variazioni grafiche alla luce dell’età e delle condizioni di salute della testatrice, le analogie gestuali, le firme apposte su moduli di consenso informato e su assegni, nonché gli altri elementi istruttori. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per asserita adesione immotivata alla CTU di primo grado e mancata considerazione delle critiche tecniche; 2) violazione degli artt. 602, 606 e 2700 c.c. per l’uso, ai fini comparativi, di firme sui moduli di consenso informato prodotti in copia, che i ricorrenti sostenevano essere state apposte da terzi; 3) omesso esame dei rilievi grafici e ortopedici posti a fondamento della CTU di secondo grado; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della deposizione della convivente della de cuius sulle sue condizioni e sulle difficoltà di scrittura; 5) omesso esame della stessa deposizione; 6) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2699 e 2700 c.c. e omesso esame delle risultanze della cartella clinica, ritenute incompatibili con la redazione della scheda datata 25 ottobre 2010; 7) omesso esame di circostanze relative alla mancata presenza del notaio alla redazione, alla rinuncia all’audizione di una teste e alla mancata somministrazione di farmaci; 8) violazione dell’art. 2884 c.c. per avere disposto la cancellazione della trascrizione senza attendere il giudicato; 9) violazione dell’art. 754 c.c. e vizio motivazionale in relazione alle domande di restituzione di somme e del mobilio e alla mancata ammissione di prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il secondo è stato rigettato: nel giudizio di verificazione il giudice può utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti senza una graduatoria vincolante; le annotazioni della cartella clinica pubblica relative alle attività compiute e alla raccolta del consenso hanno efficacia privilegiata nei limiti indicati dalla legge, e la generica attribuzione delle firme a terzi non ne contrastava la provenienza. Le copie dei moduli non erano il documento di cui si accertava l’autenticità, ma uno degli elementi comparativi valorizzati; la decisione era inoltre fondata sulla valutazione complessiva delle consulenze e degli altri elementi, compresi gli assegni e la regola sull’onere della prova nella querela di falso, gravante sull’attore. I motivi dal terzo al settimo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: prospettavano, in sostanza, censure alla motivazione e alla valutazione delle prove, senza individuare un fatto storico decisivo omesso nei requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; le difficoltà di scrittura erano state considerate dai giudici di merito e la deposizione indicata non dimostrava l’impossibilità di scrivere, anche perché confermava che la de cuius sottoscriveva assegni. Gli ulteriori elementi dedotti non erano decisivi; in particolare, la dichiarazione sulla mancata somministrazione di farmaci non dimostrava necessariamente l’incapacità di scrivere e la seconda scheda era datata quattro giorni dopo il riferimento temporale indicato. L’ottavo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l’art. 2884 c.c. regola il momento in cui il conservatore esegue la cancellazione, dopo il passaggio in giudicato, non impedisce al giudice di impartire l’ordine con sentenza non ancora definitiva. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico quanto alle somme asseritamente anticipate e perché, sulla prova relativa al mobilio, non indicava specificamente i capitoli e la decisività delle prove asseritamente non ammesse, né spiegava l’inadeguatezza della deposizione che escludeva la presenza di mobili appartenenti ai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione: euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La doglianza è inammissibile, in quanto aspira, in termini di assoluta genericità e senza richiamo al contenuto degli atti che invoca, ad una rivalutazione delle emergenze istruttorie.
La norma non consente di trasformare la censura in cassazione in una richiesta generica di nuova valutazione delle prove.
artt. 602 e 606 c.c.
Per il resto, è certamente esatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (v., ad es., Cass. 15 gennaio 2018, n. 711).
La verificazione dell’autografia del testamento olografo richiede l’esame grafico dell’originale; nel caso concreto, tuttavia, i documenti in copia contestati erano stati utilizzati soltanto come elementi comparativi ulteriori e non come sostituti del testamento originale.
art. 2700 c.c.
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 c.c. e segg., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
La fede privilegiata della cartella clinica pubblica riguarda la provenienza del documento e le attività o i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non le valutazioni, diagnosi o opinioni; la raccolta del consenso informato rientra tra i fatti attestabili.
art. 2699 c.c.
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 c.c. e segg., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
La cartella clinica redatta da struttura pubblica o convenzionata è certificazione amministrativa quanto alle attività documentate, ma non attribuisce fede privilegiata alle valutazioni e alle diagnosi.
art. 101 disp. att. c.p.c.
Nel giudizio di verificazione di scrittura privata, le cui disposizioni si osservano, in quanto applicabili, nel procedimento di falso (art. 101 disp. att. c.p.c.), il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria (v., ad es., Cass. 11 agosto 1982, n. 4526).
Le regole del giudizio di verificazione si applicano, per quanto compatibili, al procedimento di falso; nel valutare l’autenticità, il giudice può considerare tutti gli elementi di prova acquisiti senza un ordine legale di prevalenza.
art. 2697 c.c.
Piuttosto, il nucleo motivazionale che fonda le conclusioni raggiunte ruota attorno ad una articolata valutazione delle considerazioni dei consulenti, alla luce anche delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni prodotti e del criterio di distribuzione dell’onere della prova nella querela di falso (v., da ultimo, Cass. 24 gennaio 2019, n. 2126), destinato a gravare sull’attore.
Nella querela di falso l’onere della prova della falsità grava sull’attore che la propone.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non coincide con l’omessa menzione o valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, la fonte, le circostanze della sua discussione processuale e la decisività; la mancata disamina di singole prove non basta se il fatto è stato comunque considerato.
art. 2884 c.c.
La critica è manifestamente infondata, dal momento che l’art. 2884 c.c., si occupa, come reso palese dalla lettera della legge, della esecuzione della cancellazione, che appunto deve avvenire, a cura del conservatore, quando sia passata in giudicato la sentenza che la ordina; non concerne, invece, come è ovvio, il profilo dell’ordine di cancellazione, giacchè la sentenza di merito che lo contiene è destinata a passare in giudicato in un momento successivo alla sua pubblicazione.
Il requisito del passaggio in giudicato attiene all’esecuzione della cancellazione da parte del conservatore, non alla possibilità per il giudice di ordinarla con la sentenza di merito.
art. 754 c.c.
Per quanto concerne il primo profilo, si osserva che la critica relativa al rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente anticipate è generica, perchè non riproduce il contenuto delle pretese che la Corte territoriale non avrebbe inteso nel loro significato e neppure in termini generali individua l’oggetto dei pagamenti eseguiti dallo Z., per conto della de cuius.
La Corte non formula una regola sostanziale sull’art. 754 c.c.; dichiara inammissibile la censura relativa alle somme per genericità e insufficiente specificazione dei pagamenti dedotti.
art. 378 c.p.c.
Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La norma è menzionata soltanto per dar conto del deposito delle memorie e non fonda una statuizione interpretativa della Corte.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di verificazione di una scrittura privata e, per quanto compatibili, nel procedimento di falso, il giudice può utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti, senza essere vincolato a una graduatoria legale tra le scritture comparative.
- La verifica dell’autografia di un testamento olografo richiede l’esame grafico dell’originale; altri documenti, anche in copia, possono tuttavia essere valutati come elementi comparativi ulteriori e non sostitutivi dell’originale.
- Nella querela di falso l’onere di provare la falsità grava sull’attore che la propone; una generica attribuzione della sottoscrizione a terzi non è sufficiente a contrastarne la provenienza.
- La cartella clinica redatta da una struttura pubblica o convenzionata fa fede, nei limiti della certificazione amministrativa, delle attività compiute e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; valutazioni, diagnosi e manifestazioni di scienza o opinione restano prive di fede privilegiata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni elemento istruttorio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Per denunciare in cassazione la mancata ammissione di prove, il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi e le circostanze da provare e dimostrare il nesso tra l’omissione e l’errore denunciato, nonché la decisività della prova ai fini di un diverso esito.
- L’ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione può essere impartito con sentenza non ancora passata in giudicato; il giudicato è necessario per la successiva esecuzione della cancellazione da parte del conservatore.
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