Cassazione Civile, Ordinanza n. 27751/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite trae origine da una controversia relativa a un dirigente medico di un'azienda sanitaria provinciale, indicata come concernente la mancata graduazione e il conseguente risarcimento. In cassazione l'azienda sanitaria provinciale ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte d'appello, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha accettato la rinuncia, con sottoscrizione propria e del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha altresì escluso la necessità di provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha dato atto che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del processo non è contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, poiché tale ipotesi non è contemplata dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del processo esclude, salvo diversa previsione, la regolazione delle spese secondo il criterio ordinario indicato dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio, quando la disposizione applicabile non le includa espressamente.
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