Sentenza n. 137/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - previa sospensione : a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 50220 del 27.10.2025, reso dal Comune di Pontecagnano Faiano in affermata ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania - Salerno n. 1543/2025; b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per la declaratoria: - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133- comma 1, lett. a) n. 2): dell'insussistenza dei presupposti per ritenere formato qualsivoglia accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo per la mancanza della necessaria convenzione, ai sensi dell'art. 11 - comma 2 della L. n. 241/1990; nonché per la declaratoria, sempre in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 - comma 1, lett. f) della non opponibilità: - della convenzione, in quanto inesistente; - delle prescrizioni di cui al p.d.c. n. 58/2003, non essendosi mai formata e conclusa la fattispecie ivi prevista e, quindi, ai fini dell'accertamento del diritto della società ricorrente a porre in essere tutte le attività utili e necessarie a garantire la salvaguardia dell'area de qua anche mediante il ricorso allo ius excludendi alios.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che attestava il mancato reperimento della convenzione e confermava l’impossibilità di ripristinare la sbarra di accesso all’area superficiale, in ragione delle prescrizioni del permesso di costruire n. 58/2003
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota adottata dal Comune in asserita ottemperanza a una precedente sentenza che aveva ordinato l’esibizione della convenzione accessiva alla delibera comunale n. 44/2003, chiedendo anche l’accertamento dell’inesistenza di un accordo sostitutivo e della non opponibilità della convenzione e delle prescrizioni del permesso di costruire. La ricorrente sosteneva che, non essendo stata reperita la convenzione, il Comune non potesse negare il ripristino della sbarra e impedire la chiusura dell’area, deducendo violazione degli artt. 832, 1350, 2643 e 2645 c.c., dell’art. 42 Cost. e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto del presupposto, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. Il Comune sosteneva invece che l’uso pubblico dell’area derivasse direttamente dal permesso di costruire n. 58/2003, indipendentemente dall’esistenza della convenzione. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione della natura provvedimentale della nota e della dedotta violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il ricorso è stato respinto perché manifestamente infondato. Il TAR ha ritenuto impugnabile la nota, nonostante i dubbi sulla sua natura provvedimentale, poiché essa costituiva un arresto procedimentale dal contenuto negativo e innovativo, idoneo a definire il procedimento: oltre ad attestare il mancato reperimento della convenzione, aveva espresso una motivazione decisiva e confermato il diniego del ripristino della sbarra. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la nota era stata preceduta dalle comunicazioni di gennaio e aprile 2025, nelle quali il Comune aveva già rappresentato che l’uso pubblico derivava dal permesso di costruire; la società aveva quindi avuto ampie possibilità di interlocuzione e difesa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’uso pubblico dell’area fosse imposto direttamente dal permesso di costruire n. 58/2003, indipendentemente dalla convenzione non reperita. Il titolo edilizio prevedeva l’obbligo di garantire l’uso pubblico gratuito delle aree superficiali, la manutenzione e la segnaletica, nonché l’eliminazione del cancello e un accesso continuativo, libero e non vincolato, salvo diversa disposizione comunale; tali prescrizioni erano riferite anche agli aventi causa. La convenzione avrebbe dovuto disciplinare l’utilizzo dell’area, ma non costituiva la fonte necessaria dell’obbligo di uso pubblico. I precedenti invocati dalla ricorrente sono stati ritenuti non pertinenti, perché riferiti a fattispecie diverse e, in particolare, a obblighi derivanti da convenzioni o atti unilaterali d’obbligo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il TAR ha inoltre osservato che le censure relative al diritto dominicale, alla servitù e al possesso non rientravano nella giurisdizione esclusiva amministrativa e avrebbero dovuto essere eventualmente proposte davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 116 c.p.a.
Richiamato in relazione al precedente giudizio sull’accesso documentale alla convenzione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative agli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della giurisdizione esclusiva nella materia edilizia e urbanistica; il TAR ha escluso che tale giurisdizione coprisse le pretese relative al diritto dominicale, alla servitù e al possesso.
art. 10-bis l. 241/1990
Non è stato violato perché le precedenti comunicazioni comunali avevano già rappresentato la ragione ostativa e la parte aveva avuto adeguate possibilità di interlocuzione e difesa.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato per l’istanza di accesso alla convenzione, definita con la precedente sentenza del TAR.
art. 11, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza di un accordo sostitutivo in assenza della necessaria convenzione; la questione non ha condotto all’accoglimento perché l’obbligo di uso pubblico derivava direttamente dal permesso di costruire.
art. 832 c.c.
Invocato dalla ricorrente a tutela delle facoltà dominicali, ma non ritenuto idoneo a superare le prescrizioni di uso pubblico contenute nel permesso di costruire.
art. 42 Cost.
Invocato in relazione alla tutela della proprietà privata; la relativa censura non è stata accolta.
artt. 1350, 2643 e 2645 c.c.
Invocati dalla ricorrente per sostenere l’inopponibilità ai terzi di vincoli reali non trascritti; le censure sono state assorbite o comunque non hanno inciso sulla decisione, fondata sull’efficacia prescrittiva del permesso di costruire.
art. 97 Cost.
Invocato per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; le relative censure sono state assorbite.
d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire richiamava l’art. 15 del d.P.R. 380/2001 e conteneva prescrizioni direttamente riferite all’uso pubblico e alla fruibilità dell’area.
Massime di principio
- Una nota amministrativa che formalmente attesti soltanto il mancato reperimento di un documento è immediatamente impugnabile quando, per il suo contenuto negativo e innovativo, aggiunga una motivazione decisiva e definisca il procedimento o renda definitiva la posizione dell’amministrazione.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando le ragioni ostative siano già state rappresentate in precedenti comunicazioni e il privato abbia avuto un’effettiva possibilità di interlocuzione e difesa, anche mediante la partecipazione a un precedente giudizio.
- Quando il permesso di costruire prescrive direttamente la destinazione a uso pubblico di un’area, imponendo accessibilità continuativa, libera e non vincolata e riferendo gli obblighi anche agli aventi causa, tali obblighi derivano dal titolo edilizio stesso e non necessariamente dalla convenzione eventualmente richiamata nel titolo.
- La convenzione accessiva a un permesso di costruire può disciplinare le modalità di utilizzazione di un’area già destinata a uso pubblico, senza costituire necessariamente la fonte dell’obbligo di uso pubblico quando tale obbligo sia già previsto direttamente dal titolo edilizio.
- Le controversie concernenti esclusivamente la tutela del diritto di proprietà, delle servitù o del possesso non rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando non investano l’esercizio di un potere amministrativo riconducibile alla materia urbanistico-edilizia; esse devono essere proposte davanti al giudice ordinario.
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