Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un assicurato aveva agito per ottenere dalla propria compagnia il pagamento dell'indennizzo relativo ai danni subiti dalla sua autovettura a seguito di un asserito tentativo di furto. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; in appello il tribunale aveva confermato il rigetto e, su appello incidentale dell'assicurazione, aveva riformato la statuizione sulle spese, ponendole anche per il primo grado a carico dell'attore. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e omesso esame, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente valutato come inconcludente e poco credibile la denuncia di furto e la sua integrazione, attribuendo rilievo alla non immediata presentazione della querela e reputando non assolto l'onere probatorio; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la mancata considerazione della deposizione di un testimone che, secondo il ricorrente, aveva riferito solo successivamente dei fatti che avrebbero comprovato l'effrazione e dunque il tentato furto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il tribunale non aveva affatto ritenuto intempestiva la querela, ma aveva solo considerato il dato della non immediata presentazione ai fini della valutazione complessiva delle prove. Ha poi ribadito che il giudizio di attendibilità dei testimoni, la selezione delle prove ritenute più persuasive e la loro valutazione sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come terzo grado di merito. Quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., la censura è stata ritenuta inammissibile sia perché si era in presenza di doppia conforme, sia perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre la sentenza impugnata aveva comunque esaminato la deposizione del teste Costa, ritenendola inattendibile, sicché non vi era omesso esame. Anche le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono state ritenute inammissibili, non essendo stato dedotto l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti né la violazione delle regole legali di valutazione della prova, ma solo una contestazione del prudente apprezzamento del giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito; il n. 5 è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestare la ponderazione delle prove.
art. 124 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela presentata entro il termine previsto, ma la Corte rileva che il giudice di merito non aveva dichiarato la querela intempestiva.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova dell'indennizzabilità mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o comunque acquisite fuori dei poteri consentiti; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle prove e sull'attendibilità dei testimoni: tali valutazioni appartengono in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se è stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile quando la censura mira a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è in linea di principio inammissibile nei limiti in cui tende a contestare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi tipizzati: uso di prove non introdotte dalle parti, attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto, o dichiarata applicazione del prudente apprezzamento a prove soggette a regola legale; non basta lamentare che il giudice abbia scelto di credere a una prova piuttosto che a un'altra.
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