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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 498/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di furto in privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p., contestando: 1) che il luogo del fatto (istituto religioso 'Salesiani di Don Bosco') non fosse una privata dimora perché la persona offesa non aveva facoltà di escludere estranei; 2) l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), ritenuta priva di adeguata motivazione; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), lamentando motivazione insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e reiterativo delle censure già respinte in sede di merito, avendo la Corte di appello motivato che la stanza dell'istituto costituiva la stabile dimora della persona offesa e che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, constatando che la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva con riferimento alla personalità e alla maggiore pericolosità dell'imputata. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risultava congrua. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che per questo reato è rilevante la nozione di privata dimora, intesa in senso ampio: il luogo in cui la persona compie, anche transitoriamente, atti della vita privata può costituire privata dimora.

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte di appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva, avendo motivato il giudizio con riferimento alla personalità dell'imputata e alla maggiore pericolosità sociale rispetto ai precedenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato: è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti da parte del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (qui determinata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. è ampia: conta che la persona svolga nella stanza o nel luogo attività della vita privata, anche se la collocazione è in un istituto religioso o in un luogo non tradizionalmente considerato 'abitazione'.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi di censure già esaminate e rigettate in sede di merito; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
  • Per l'applicazione della recidiva occorre che il giudice di merito motivi il confronto tra i precedenti e il fatto attuale, indicando elementi della personalità o della pericolosità che giustifichino l'aggravamento; una motivazione congrua è sufficiente a respingere la censura.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione estesa: è sufficiente che il giudice di merito indichi i punti decisivi o rilevanti che hanno determinato il rifiuto.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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