Sentenza n. 7637/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione e della relativa comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, pervenuta alla ricorrente il 25 novembre 2025, con cui Aeroporti di Roma s.p.a. ha disposto l’affidamento in favore del costituendo RTI tra la mandataria T.T. Tecnosistemi s.p.a. e le mandanti Informa Sistemi s.p.a. e Altintech s.r.l. dell’accordo quadro “di fornitura e posa in opera ledwall per gli aeroporti ‘Leonardo Da Vinci’ di Fiumicino e ‘G.B. Pastine’ di Ciampino” (CIG B6FF1A9E41); - di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta del costituendo RTI T.T. Tecnosistemi s.p.a. per i motivi di cui al presente ricorso; - della proposta di aggiudicazione, di estremi e contenuti non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali ordini attuativi (i.e. contratti applicativi) che, medio tempore, dovessero essere sottoscritti tra la resistente e il controinteressato RTI tra la mandataria T.T. Tecnosistemi s.p.a. e le mandanti Informa Sistemi s.p.a. e Altintech S.r.l., con richiesta sin da ora di subentrare ab origine nell’esecuzione dell’accordo quadro e degli ordini attuativi, con espressa riserva di formulare domanda risarcitoria per equivalente, in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di ledwall in favore di un costituendo RTI, con contestuale impugnazione degli atti di gara e richiesta di inefficacia del contratto e di subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del RTI aggiudicatario, sostenendo che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Con il primo motivo ha dedotto la non conformità dell’offerta tecnica alle specifiche di gara, poiché la scheda tecnica di un modello di ledwall riportava un consumo massimo di 435 W/m², superiore al limite di 360 W/m², mentre nell’allegato K dell’offerta era indicato un consumo di 195 W/m². Ha prospettato violazione degli artt. 70, comma 4, 79, 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, dell’allegato II.5 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e irragionevolezza. Con il secondo motivo ha sostenuto l’irrealizzabilità tecnica dell’offerta, ritenendo non plausibili i consumi medi e massimi dichiarati e denunciando violazione degli artt. 108 e 110 d.lgs. 36/2023. Con il terzo motivo ha dedotto l’indeterminatezza dell’offerta quanto al costo della manodopera, poiché una mandante aveva indicato CCNL diversi da quello richiamato dalla stazione appaltante e, nelle giustificazioni dell’anomalia, avrebbe fatto riferimento a un diverso contratto collettivo. Con il quarto motivo ha contestato il giudizio di congruità dell’offerta, denunciando insufficienza e inattendibilità delle giustificazioni, carenza di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione degli artt. 110 d.lgs. 36/2023, 32 e 97 Cost. Con il quinto motivo ha contestato l’oscuramento del nominativo del fornitore in un preventivo prodotto a corredo delle giustificazioni e ha proposto anche istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, al quinto motivo e alla relativa istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il quinto motivo, unitamente all’istanza di accesso, per la rinuncia espressa della ricorrente. Ha respinto gli altri motivi. Quanto alla conformità tecnica, ha ritenuto prevalenti, in caso di discordanza, i valori dichiarati nell’allegato K, che costituiva il documento ufficiale dell’offerta tecnica destinato all’indicazione delle caratteristiche dei prodotti e all’attribuzione dei punteggi. La scheda tecnica non era richiesta a pena di esclusione ed era comunque riferibile alla configurazione standard del prodotto, mentre l’allegato K indicava la configurazione specificamente offerta. La relazione del produttore aveva inoltre confermato l’effettiva esistenza e reperibilità sul mercato del prodotto configurato secondo le caratteristiche dichiarate. Eventuali difformità tra prodotto offerto e prodotto fornito avrebbero potuto rilevare nella fase esecutiva come inadempimento contrattuale, ma non determinavano l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la perizia tecnica di parte era generica, riferita a prodotti non dimostrati coincidenti con quello offerto e priva di adeguata efficacia probatoria; inoltre, la censura mirava a sostituire valutazioni tecniche opinabili della ricorrente a quelle della commissione, senza evidenziare abnormità o macroscopici errori. Il terzo motivo è stato respinto perché la mandante aveva reso una specifica dichiarazione di equivalenza dei CCNL applicati rispetto a quello indicato dalla lex specialis e tale equivalenza era stata verificata in gara; il riferimento al CCNL della stazione appaltante nelle giustificazioni non costituiva quindi modifica o indeterminatezza dell’offerta. Il quarto motivo è stato respinto perché il giudizio di anomalia è globale e sintetico, ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale o carenza istruttoria macroscopica. La stazione appaltante aveva considerato giustificazioni corredate da un preventivo puntuale, riferito alla medesima tipologia di ledwall offerta e con indicazione dei prezzi unitari; la ricorrente non aveva fornito dati di mercato o elementi tecnici idonei a dimostrare l’incongruità. La clausola del subfornitore sulla mancata disponibilità dei prodotti poteva eventualmente rilevare in fase esecutiva, ma non incideva sulla congruità economica dell’offerta. Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in euro 2.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla conformità dell’offerta alle specifiche tecniche, ma il motivo è stato respinto.
art. 79 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle specifiche tecniche della fornitura; il TAR ha escluso la difformità dell’offerta.
allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel primo motivo sulla conformità tecnica dell’offerta, senza accertamento di una sua violazione.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta non conformità e inattendibilità dell’offerta tecnica; censura respinta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle informazioni asseritamente non conformi o fuorvianti; il TAR ha escluso la presenza di informazioni false o fuorvianti.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la dedotta irrealizzabilità dell’offerta e l’indeterminatezza del suo contenuto; le relative censure sono state respinte.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Il giudizio di anomalia è stato ritenuto legittimo perché fondato su una valutazione complessiva dell’affidabilità dell’offerta e su giustificazioni ritenute adeguate; il sindacato giudiziale resta limitato ai casi di manifesta illogicità o macroscopici errori.
art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente l’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante quando siano garantite tutele economiche e normative equivalenti; nel caso concreto la mandante aveva reso una dichiarazione specifica di equivalenza, verificata in gara.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel motivo sull’accesso e sull’oscuramento del preventivo; la relativa censura è divenuta improcedibile per rinuncia.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalle resistenti per la tardività del motivo sull’oscuramento; il TAR ha definito tale motivo per improcedibilità derivante dalla rinuncia.
art. 116 c.p.a.
L’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio è stata abbandonata dalla ricorrente ed è stata dichiarata improcedibile.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per riservarsi una separata domanda risarcitoria per equivalente; nel giudizio definito dalla sentenza non è stata esaminata una domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Quando la lex specialis individua uno specifico documento dell’offerta tecnica come sede ufficiale per dichiarare le caratteristiche dei prodotti e per attribuire i punteggi, in caso di discordanza con documenti meramente facoltativi o non richiesti a pena di esclusione possono prevalere i valori contenuti nel documento ufficiale dell’offerta, purché sia dimostrata l’effettiva esistenza e reperibilità del prodotto nella configurazione concretamente offerta.
- La documentazione tecnica relativa a un prodotto standard di catalogo non esclude, di per sé, la possibilità di offrire una configurazione specificamente realizzata dal produttore per le esigenze della gara, quando la legge di gara non imponga l’offerta di soli prodotti standard e sia fornita adeguata attestazione del produttore circa la realizzabilità e la commercializzazione della configurazione proposta.
- La perizia tecnica di parte, anche se giurata, costituisce un’allegazione difensiva valutabile dal giudice come elemento indiziario e non prova privilegiata; se è generica o non dimostra che i prodotti esaminati coincidano con quelli concretamente offerti, non è idonea a dimostrare l’irrealizzabilità tecnica dell’offerta né a invertire l’onere della prova.
- Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice, inclusa l’attribuzione dei punteggi, non possono essere sostituite da valutazioni unilaterali del concorrente e sono sindacabili soltanto in presenza di abnormità, manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopici errori.
- Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è diretto ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta in vista della corretta esecuzione del contratto, non a sanzionare singole inesattezze; il giudice amministrativo non può procedere a una autonoma verifica delle singole voci né sostituire il proprio apprezzamento a quello della stazione appaltante.
- L’indicazione di un CCNL diverso da quello richiamato dalla stazione appaltante non rende indeterminata l’offerta quando l’operatore dichiari e dimostri l’equivalenza delle tutele economiche e normative e tale equivalenza sia verificata nell’ambito della gara; il successivo riferimento al CCNL indicato dalla lex specialis nelle giustificazioni dell’anomalia non implica, di per sé, modifica dell’offerta.
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