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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15472 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - Conseguenti poteri del giudice - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva acquistato nel 2001 un'abitazione usufruendo dell'agevolazione fiscale per la prima casa. L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente revocato il beneficio, ritenendo che l'immobile fosse un'abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, poiché la superficie utile complessiva superava i 240 mq. Il contribuente ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'avviso, la mancata comunicazione degli elementi istruttori e l'illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché indicava il criterio utilizzato dall'Ufficio e la superficie ritenuta rilevante. Ha inoltre confermato che il giudice tributario, trattandosi di un giudizio di merito sul rapporto sostanziale, dispone di ampi poteri istruttori e può nominare un CTU per accertare la superficie dell'immobile, anche sostituendo la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. La CTU aveva determinato la superficie utile in circa 269,63 mq, includendo il vano stenditoio, quindi oltre il limite di 240 mq. L'immobile era pertanto qualificabile come abitazione di lusso e non poteva beneficiare dell'agevolazione prima casa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte I

    Agevolazioni per l'acquisto della prima casa

    Per gli acquisti anteriori al 1° gennaio 2014, l'agevolazione non spettava per immobili qualificabili come abitazioni di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969.

  • D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6

    Superficie utile complessiva superiore a 240 mq

    La superficie utile complessiva rilevante per qualificare l'immobile come abitazione di lusso comprende gli ambienti utilizzabili, anche se privi dei requisiti formali di abitabilità. L'elenco dei locali da escludere dal computo è tassativo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Poteri delle commissioni tributarie

    Il giudice tributario dispone di ampi poteri istruttori e può acquisire elementi anche autonomamente, nominare un consulente tecnico e sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    Motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione

    L'avviso è adeguatamente motivato quando indica i criteri posti a fondamento della pretesa, in modo da delimitare il successivo giudizio e consentire al contribuente di difendersi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

    La motivazione deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

    L'atto tributario deve esporre gli elementi essenziali della pretesa; non è necessaria la riproduzione di ogni dettaglio dell'istruttoria se il contenuto essenziale e i criteri di calcolo sono indicati.

  • D.Lgs. 29 marzo 2011, n. 23, art. 10

    Modifica dei criteri per l'agevolazione prima casa

    Per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2014, l'esclusione dall'agevolazione dipende principalmente dalla categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e non più dai parametri dimensionali e qualitativi del D.M. 2 agosto 1969.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non si limita a verificare formalmente l'atto impugnato, ma può accertare direttamente il rapporto fiscale sostanziale e acquisire prove o disporre una CTU sui fatti tecnici controversi.
  • Un avviso di liquidazione o accertamento è normalmente sufficientemente motivato quando indica chiaramente il presupposto della pretesa, il criterio applicato e gli elementi essenziali necessari per consentire la difesa del contribuente.
  • Per gli acquisti prima casa anteriori al 1° gennaio 2014, la qualificazione di abitazione di lusso può dipendere dal superamento dei 240 mq di superficie utile complessiva; ai fini del calcolo rileva l'utilizzabilità degli ambienti, non soltanto la loro abitabilità formale.
  • La contestazione della superficie deve essere supportata da rilievi tecnici coerenti e documentazione attendibile; il giudice può privilegiare una CTU rispetto a perizie di parte divergenti.
  • Per gli acquisti successivi al 1° gennaio 2014 occorre verificare soprattutto la categoria catastale dell'immobile: le categorie A/1, A/8 e A/9 escludono l'agevolazione prima casa secondo la disciplina vigente.

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