Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego della Corte di appello alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e 56‑quater L. n. 689/1981. Sostiene che la Corte territoriale ha fondato il diniego unicamente sui precedenti penali, instaurando un automatismo incompatibile con il combinato disposto degli artt. 58 e 59 L. n. 689/1981 e con la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Denuncia inoltre l'assenza di un confronto effettivo con i tre parametri dell'art. 58 (maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva, prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, insussistenza di fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni) e con le specifiche caratteristiche della pena pecuniaria richiesta, nonché l'ignoramento della documentazione difensiva comprovante la capacità di adempiere (offerta di lavoro, dichiarazione di aiuto economico della moglie, Certificazione Unica, estratto conto previdenziale) e della collocazione temporale dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (ordinanza del 21/04/2026). Ha ritenuto che, pur non essendo i precedenti penali di per sé causa automatica di esclusione delle pene sostitutive, essi possono assumere rilievo decisivo quando, per numero, natura, gravità, omogeneità criminologica e collocazione temporale, dimostrino concretamente l'inidoneità della pena sostitutiva richiesta a perseguire le finalità rieducative e special‑preventive. Nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego richiamando un curriculum criminale articolato (reati dal 1991 al 2016 quali furto in concorso, calunnia, falsità ideologica, associazione per delinquere, truffa continuata, sostituzione di persona, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta) e la vicinanza temporale del nuovo reato rispetto alle precedenti condanne, concludendo che la pena pecuniaria non sarebbe idonea a rieducare e prevenire la recidiva. La Corte di cassazione ha altresì precisato che, avendo il giudice del merito escluso congruamente l'idoneità della sanzione pecuniaria, l'ulteriore approfondimento sulle condizioni economiche del condannato per la quantificazione della pena diventa superfluo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre rettificato la formulazione letterale della decisione impugnata specificando che il divieto di applicazione riguarda la sola pena pecuniaria concretamente richiesta.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma attribuita per la partecipazione nel reato, richiamata per definire la compresenza di condotte nella fattispecie contestata.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento alla norma che sanziona la distruzione/occultamento delle scritture contabili finalizzate all'evasione fiscale; norma sostanziale del reato ascritto all'imputato.
art. 58 L. 24 novembre 1981, n. 689
può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
Stabilisce i tre parametri valutativi per l'applicazione delle pene sostitutive (idoneità rieducativa, prevenzione della recidiva, affidabilità nell'adempimento delle prescrizioni) e attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale prognostico, che deve però essere motivato.
art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689
Individua le condizioni ostative all'applicazione delle pene sostitutive; non include i precedenti penali come condizione ostativa automatica, posto che questi sono elementi valutabili nel giudizio prognostico ma non barriere normative assolute.
art. 53 L. n. 689/1981
Disciplina le modalità di sostituzione della pena detentiva con pene alternative; richiamata come norma di riferimento per l'istanza difensiva.
art. 56‑quater L. n. 689/1981
Regola gli elementi per la quantificazione della pena pecuniaria e la valutazione delle condizioni economiche del condannato; utile per accertare la concreta capacità di adempiere ma non decisivo se la pena è ritenuta, per altri motivi, inidonea.
d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha ampliato la prospettiva di utilizzo delle pene sostitutive, configurandole come 'pene autentiche' con finalità rieducative e preventive; orientamento che impone al giudice un giudizio prognostico complesso e motivato.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze giudiziarie e sulla recidiva, richiamata nella sua connessione valutativa ma non idonea a escludere di per sé la possibilità di pene sostitutive.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Il semplice status di pregiudicato non comporta automaticamente l'esclusione dalle pene sostitutive; il giudice deve motivare la valutazione prognostica.
- I precedenti penali possono assumere rilievo decisivo solo se, per numero, natura, gravità, omogeneità criminologica e collocazione temporale, dimostrano concretamente l'inidoneità della specifica pena sostitutiva richiesta a conseguire la rieducazione e la prevenzione della recidiva.
- Il sindacato di legittimità verifica che la motivazione del giudice del merito sia congrua, non contraddittoria e calibrata sulla specifica sanzione invocata; ragioni meramente generiche o automatistiche non sono ammissibili.
- Quando il giudice, con motivazione adeguata, esclude l'idoneità della pena sostitutiva invocata, l'accertamento delle condizioni economiche per la quantificazione della pena pecuniaria diventa secondario e può essere omesso come superfluo.
- La domanda difensiva deve essere chiaramente circoscritta alla singola pena sostitutiva richiesta: il giudizio prognostico va svolto rispetto alla specifica alternativa proposta e non in termini astratti.
- Per ottenere la sostituzione è utile produrre elementi che contrastino la rilevanza dei precedenti: dimostrare la distanza temporale, l'irrelevanza criminologica, concreti percorsi di reinserimento (proposte di lavoro, garanzie economiche, percorsi rieducativi).
- In sede di impugnazione, contestare la motivazione richiede mostrare la carenza di specificità o la sussistenza di errori nella valutazione dei precedenti rispetto ai parametri dell'art. 58.
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