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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30795/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di rimborso dell'IRPEF ritenuta in eccedenza dal sostituto d'imposta sull'indennità di buonuscita percepita alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con la Regione Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado, sul presupposto che l'apporto contributivo del lavoratore alla formazione del trattamento di fine rapporto fosse pari al 55,56%. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., nonché della normativa regionale siciliana richiamata, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione solo apparente: il giudice regionale si era limitato a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 senza spiegare il coordinamento tra le diverse disposizioni regionali succedutesi nel tempo e senza indicare la norma posta a fondamento della pretesa del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha qualificato la sentenza della CTR come affetta da motivazione apparente, perché il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale non era accompagnato da un effettivo esame del quadro normativo regionale, articolato e stratificato, né da un'adeguata esplicitazione delle ragioni dell'accoglimento dell'appello. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    "Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."

    Consente la definizione camerale del ricorso nel procedimento di legittimità.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della censura per difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per motivazione apparente o mancante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve essere tale da consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio; al di sotto di tale soglia la sentenza è viziata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 5 L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2

    Indicata tra le norme regionali da coordinare per stabilire la disciplina fiscale dell'indennità di buonuscita.

  • art. 30 L.R. Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2

    Richiamata nel quadro normativo regionale rilevante per il trattamento fiscale della buonuscita.

  • art. 10, comma 1, L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21

    Richiamata nel quadro normativo regionale rilevante per il trattamento fiscale della buonuscita.

  • artt. 7 e 30 L.R. Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2

    Indicate come disposizioni regionali da coordinare nella ricostruzione della disciplina applicabile.

  • art. 11 L.R. Sicilia 10 febbraio 1963, n. 11

    Indicata come parte della successione normativa rilevante.

  • art. 10 L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21

    Indicata come parte della successione normativa rilevante.

  • art. 17 L.R. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11

    Indicata come parte della successione normativa rilevante.

  • art. 5 L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2

    Indicata come parte della successione normativa rilevante.

  • art. 20 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21

    Indicata come parte della successione normativa rilevante.

  • art. 2 e art. 4, commi 1 e 4, L. 26 settembre 1985, n. 482

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità parziale nella parte in cui non prevedevano la detrazione, dall'imponibile, di una somma corrispondente alla percentuale dell'indennità di buonuscita riferibile al contributo del pubblico dipendente.

  • art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 1032

    Richiamato per identificare l'indennità di buonuscita e il criterio contributivo rilevante ai fini della pronuncia costituzionale evocata.

Massime di principio

  • Sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non supera la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Nel giudizio tributario la sentenza deve esplicitare le ragioni della decisione in modo da consentire il controllo di legittimità; il mero richiamo a una precedente pronuncia, senza coordinamento con il quadro normativo applicabile, è insufficiente.
  • Quando la disciplina applicabile dipende da una successione di norme regionali stratificate nel tempo, il giudice deve procedere a un coordinamento sistematico delle disposizioni e indicare la norma fondante la pretesa fatta valere in giudizio.
  • La censura di motivazione apparente può fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione e la cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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