Cassazione Penale, Sentenza n. 25603/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la querela è stata rimessa e la remissione è stata accettata dall'imputato mentre il ricorso per cassazione era tempestivamente proposto; ne consegue l'estinzione del reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese sono state poste a carico del querelato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 638 cod. pen., deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione della querela e, altresì, violazione di legge per mancato riconoscimento del caso fortuito e per omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali. In corso di causa (27 aprile 2022) sono state depositate le dichiarazioni di remissione di querela e di accettazione della stessa.
Norme richiamate
art. 638 cod. pen.
Norma che regola il reato ascritto all'imputato; nel caso concreto è rilevante perché si tratta di un reato procedibile a querela, il che permette l'estinzione dell'azione penale per remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Invocata per la statuizione delle spese: la Corte ha posto le spese a carico del querelato in base a questa disposizione.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681
Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681
Principio consolidato secondo cui la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata dalla Corte di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326
Conferma successiva del principio secondo cui la remissione della querela accolta estingue il reato anche in sede di cassazione se il gravame è stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e accettata mentre è pendente un ricorso per cassazione tempestivamente proposto, estingue il reato e impone alla Corte di legittimità di annullare la sentenza senza rinvio.
- La dichiarazione di remissione deve essere documentalmente comprovata e l'accettazione dell'imputato deve risultare per rendere efficace l'estinzione.
- La remissione della querela prevale su questioni di inammissibilità o altre eccezioni processuali: una volta estinto il reato, non ha senso il rinvio per nuovo giudizio.
- La pronuncia di estinzione non esclude comunque la distribuzione delle spese processuali secondo le norme applicabili; il giudice può porre le spese a carico del querelato/imputato quando previsto.
- In presenza di remissione della querela, chi intende evitare la prosecuzione del processo deve assicurarsi della tempestività del gravame e della corretta acquisizione della dichiarazione di remissione e della sua accettazione in atti.
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