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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento 1. del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16/12/2024 notificata in data 17/12/2024 di “Revoca, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii., senza previo avvio di procedimento, dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla SCIA prot. -OMISSIS- del 24.09.2024 e, per l’effetto, il divieto prosecuzione attività a carico di -OMISSIS- Srl e p.e.-OMISSIS- – locale sito in -OMISSIS- angolo -OMISSIS- angolo -OMISSIS-”; 2. della nota prot. -OMISSIS- del 11.12.2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione S.U.A.P., menzionata ma non comunicata; 3. della nota prot. -OMISSIS- del 10.12.2024 della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area I Ter O.S.P. e Tutela della Legalità Territoriale, menzionata ma non comunicata; 4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202413768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività, adottato sulla base di una proposta prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, rilasciata il 24 settembre 2024, nonché le note del SUAP di Roma Capitale e della Prefettura di Roma richiamate nel provvedimento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e dell'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta necessaria trattandosi di un provvedimento di secondo grado incidente su una posizione di vantaggio. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 e vari profili di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, violazione dei principi di buona amministrazione, proporzionalità e tassatività. Secondo la ricorrente, gli episodi richiamati erano anteriori al rilascio dell'autorizzazione o comunque riferibili alla precedente gestione e non integravano sopravvenienze imputabili alla società; inoltre, la revoca sarebbe stata sproporzionata rispetto a eventuali misure di sospensione previste dall'art. 100 TULPS. Roma Capitale ha sostenuto di avere adottato l'atto in conformità alla proposta prefettizia, ritenendo il contenuto vincolato e giustificando l'omissione partecipativa con esigenze di celerità. La Prefettura si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato. La revoca di un'autorizzazione permanente all'esercizio di un'attività di somministrazione costituisce un atto di secondo grado e, incidendo su una posizione giuridica di vantaggio, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, così da consentire la verifica in concreto dei presupposti del ritiro nel contraddittorio con l'interessato. L'omissione è ammissibile soltanto in presenza di effettive ragioni di urgenza, che devono essere esplicitate e adeguatamente motivate nel provvedimento; nel caso concreto tali esigenze sono state affermate in modo meramente assertivo. È stata altresì esclusa la rilevanza della pretesa natura vincolata dell'atto comunale rispetto alla proposta prefettizia: in applicazione del principio del contrarius actus, il Comune conservava il potere-dovere di valutare autonomamente la ricorrenza dei presupposti della revoca. Le ulteriori censure sono state assorbite, con salvezza della riedizione del potere. Le spese sono state compensate tra le parti; la sentenza è stata trasmessa alla Prefettura per l'eventuale riedizione del potere.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    ogni qualvolta la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento

    La comunicazione di avvio è necessaria per i provvedimenti di secondo grado incidenti su posizioni di vantaggio; l'omissione è giustificata solo da ragioni di urgenza effettive e adeguatamente motivate.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata nel provvedimento impugnato e dedotta dalla ricorrente, ma la sentenza ha definito la controversia sulla violazione dell'art. 7 senza esaminarne nel merito l'applicazione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai presupposti della revoca, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 100 TULPS

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che, ove necessario, avrebbe dovuto essere valutata una sospensione dell'attività anziché la revoca; la censura è stata assorbita.

  • art. 117, comma 2, lettera h), Costituzione

    Il riferimento è stato utilizzato per distinguere la polizia amministrativa locale, spettante all'ente comunale, dalla generale funzione statale di ordine pubblico; tale distinzione conferma il potere-dovere del Comune di valutare i presupposti dell'atto di ritiro.

Massime di principio

  • La revoca, l'annullamento o la decadenza di un provvedimento amministrativo favorevole costituiscono atti di secondo grado e, quando incidono su una posizione giuridica di vantaggio, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.
  • L'omissione della comunicazione di avvio di un procedimento di ritiro è legittima soltanto in presenza di concrete ragioni di urgenza, che devono essere esplicitate e adeguatamente motivate nel provvedimento; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
  • La provenienza di una proposta prefettizia non rende vincolata l'adozione del provvedimento comunale di revoca: in applicazione del principio del contrarius actus, l'amministrazione competente conserva il potere-dovere di verificare autonomamente, anche nel contraddittorio procedimentale, la sussistenza dei presupposti del ritiro.
  • L'annullamento del provvedimento di ritiro per violazione delle garanzie partecipative non impedisce la riedizione del potere, purché l'amministrazione rinnovi il procedimento nel rispetto delle regole partecipative e rivaluti concretamente i presupposti dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoAutotutelaResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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