Cassazione Civile, Ordinanza n. 19381/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto del Prefetto di Palermo che disponeva la sua espulsione dal territorio dello Stato. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi contro l'ordinanza di rigetto; dalla decisione non emerge il contenuto specifico dei motivi, perché la Corte ha definito la causa in rito. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione al decreto di espulsione va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa. Nel caso concreto, il ricorso risultava proposto e notificato al Ministero dell'Interno/Avvocatura generale dello Stato, mentre il Prefetto di Palermo, autorità emittente, era rimasto intimato; inoltre, benché fossero state prodotte le ricevute PEC, mancava la relata di notificazione con sottoscrizione dell'avvocato, sicché non vi era riscontro valido della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel giudizio di cassazione contro il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'autorità che ha emesso il decreto. Poiché il ricorso non risultava correttamente notificato a tale autorità e non era stata prodotta la relata di notifica sottoscritta dal difensore, mancava la prova della valida notificazione del ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in difetto di difese della controparte. La Corte ha inoltre dato atto dell'esenzione dal contributo unificato e dell'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150/2011
È la base del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione; il ricorso nasce da tale procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il giudizio era esente da contributo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull'opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, con notificazione effettuata presso la stessa autorità.
- La mancata notificazione del ricorso al contraddittore necessario, o la mancata prova documentale della notificazione mediante produzione della relata sottoscritta dal difensore, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La mera produzione delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna via PEC non è sufficiente, se non accompagnata dalla relata di notifica idonea a comprovare l'avvenuta notificazione dell'atto.
- Quando la controparte non svolge difese, non va disposta alcuna pronuncia sulle spese del giudizio.
- Se il giudizio è esente da contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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