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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2848/2024, pubblicata il 28.11.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 16.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – “condanna il M.I.M. a riconoscere in favore delle ricorrenti le somme dovute per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato” e, per quanto riguarda, specificamente, l’odierna ricorrente, per l’annualità indicata nel rispettivo ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ovverosia per l’anno scolastico 2023/2024, dal 01.09.2023 al 30.06.2024. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2848/2024, relativa al riconoscimento delle somme spettanti mediante accredito sulla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2848/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 giugno 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente le somme dovute mediante accredito sulla carta docente, alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con riferimento all’anno scolastico 2023/2024, dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, chiedendo l’adozione degli atti necessari e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito, la notificazione alla controparte, l’accertamento della formazione del giudicato e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Taranto, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o correlate non ricomprese nel titolo. Ha inoltre affermato che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’Amministrazione, dei suoi rappresentanti e dei suoi funzionari. Per l’ipotesi di persistente inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l’ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il rispetto in relazione alla formazione della cosa giudicata e agli adempimenti processuali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Impone il dimezzamento dei termini processuali nel rito camerale; il TAR ne ha verificato il rispetto quanto al deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice costituisce presupposto per l’avvio dell’azione esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio della soccombenza, giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre a fondare la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
  • L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato: non possono essere introdotte domande nuove o ulteriori pretese, anche se collegate alla vicenda sostanziale definita dal titolo esecutivo.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; l’inerzia può giustificare l’adozione di misure sostitutive mediante nomina di un commissario ad acta.
  • Quando il giudicato concerne il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva può essere iniziata soltanto dopo il decorso infruttuoso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e l’inadempimento non contestato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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