Sentenza n. 1144/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Portoferraio sull’istanza di rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’intervenuta formazione dei titoli abilitativi edilizi per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla domanda di variante in corso d’opera a sanatoria; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e per la conseguente condanna a pronunciarsi nel termine fissato dal Tribunale, con ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di rilascio dell'attestazione relativa al decorso dei termini e alla formazione di titoli abilitativi edilizi per silenzio-assenso, in relazione a una domanda di variante in corso d'opera a sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a pronunciarsi entro un termine fissato dal giudice. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, previamente notificato al Comune. L'atto non risultava sottoscritto personalmente dalla parte né assistito da procura speciale. Il Tribunale ha quindi valutato se tale dichiarazione potesse produrre l'effetto di rinuncia processuale e, in mancanza delle formalità richieste, se potesse comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o da un procuratore munito di procura speciale; la rinuncia all'azione, incidendo sulla situazione giuridica sostanziale e impedendo la riproposizione della domanda, non rientra nei poteri del difensore munito della sola procura alle liti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche in assenza delle formalità prescritte il giudice può desumere da fatti, atti univoci o dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso concreto, la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore è stata ritenuta un atto univocamente indicativo del venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o da un procuratore munito di procura speciale; la rinuncia all'azione non può essere validamente compiuta dal difensore munito della sola procura alle liti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Un atto di rinuncia formalmente inidoneo può comunque costituire elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
null
art. 85, comma 9, c.p.a.
null
Massime di principio
- La rinuncia all'azione amministrativa, in quanto atto dispositivo della situazione giuridica sostanziale e preclusivo della riproposizione della domanda, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte oppure da un procuratore munito di procura speciale; non è sufficiente la procura alle liti ordinaria.
- Anche una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale, pur non producendo una valida rinuncia all'azione o al ricorso, può essere valutata dal giudice quale atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando dagli atti o dal comportamento delle parti emerga in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché definito mediante una rinuncia processuale formalmente valida.
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