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Ordinanza

Ordinanza n. 362/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell'ordinanza del Comune di Pontelatone - Ufficio Tecnico n. 14 del 18.09.25, notificata in pari data, recante ingiunzione di <<...rimozione, a sua cura e spese, dei due cancelli e della recinzione posti in opera sulla sede della strada vicinale “Rena”>>, unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202507054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di due cancelli e di una recinzione ritenuti sconfinanti sulla sede della strada vicinale “Rena”

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva di rimuovere, a propria cura e spese, due cancelli e una recinzione posti a delimitazione della sua proprietà. Il Comune riteneva che tali opere invadessero la sede della strada vicinale “Rena”, collegante la Strada Provinciale 189 con la contrada Campaniello. A fondamento della domanda di annullamento, la ricorrente ha dedotto l'erronea rappresentazione dei fatti e l'insussistenza di qualsiasi sconfinamento abusivo sulla strada vicinale limitrofa, richiamando anche un'allegata perizia. Ha sostenuto, in particolare, che i cancelli delimiterebbero la viabilità interna dell'azienda, realizzata sulla propria proprietà in conformità a segnalazioni certificate presentate negli anni 2021 e 2022 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e che la strada vicinale correrebbe parallelamente alla proprietà, trovandosi da tempo in stato di abbandono e invasa dalla vegetazione, con erosione del sedime causata dalle acque meteoriche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto controversa la ricostruzione dello stato dei luoghi e, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ha disposto una verificazione sia per acquisire gli elementi necessari alla decisione cautelare sia per completare l'istruttoria in vista della decisione di merito. L'incarico è stato affidato al dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Caserta, con facoltà di delega a un altro funzionario tecnico. Il verificatore dovrà acquisire l'intera documentazione posta a base dell'ordinanza, effettuare un sopralluogo in contraddittorio, previo preavviso di almeno cinque giorni, e accertare se i cancelli e la recinzione delimitino la viabilità interna aziendale posta sulla proprietà della ricorrente oppure invadano, in tutto o in parte, la strada vicinale “Rena”; dovrà inoltre verificare la conformazione e le condizioni materiali della strada vicinale. La relazione scritta dovrà essere depositata entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico. La ricorrente è stata invitata a versare provvisoriamente al verificatore un anticipo di 1.000 euro, restando ferme le determinazioni sulle spese in sede di decisione finale. Considerati i gravi danni prospettati, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata nelle more della verificazione e fino alla camera di consiglio del 9 giugno 2026, alla quale il giudizio è stato rinviato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una verificazione per acquisire elementi tecnici e fattuali necessari alla decisione; nel caso concreto è stata disposta per accertare l'effettiva localizzazione dei cancelli, della recinzione e della strada vicinale.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un'ordinanza amministrativa dipende dalla concreta conformazione e localizzazione di opere e aree sul territorio, e la ricostruzione dei fatti è controversa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per acquisire gli elementi tecnici necessari sia alla decisione cautelare sia a quella di merito.
  • La verificazione deve essere svolta mediante sopralluogo in contraddittorio tra le parti, con adeguato preavviso e possibilità per ciascuna parte di farsi assistere da un tecnico di fiducia.
  • In presenza di gravi danni prospettati e nelle more di un adempimento istruttorio determinante per la decisione cautelare, il giudice può sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto impugnato fino alla successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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