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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02474/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, rettificando il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2010 sulla base di indagini bancarie e recuperando a tassazione compensi non dichiarati e accrediti bancari ritenuti non giustificati. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo decisiva la mancata allegazione o trascrizione dell'autorizzazione all'indagine bancaria; la CGT di secondo grado aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento in relazione agli accrediti bancari ingiustificati sulla base dell'assunto che l'indagine fosse stata svolta in assenza di autorizzazione della Direzione Regionale e, comunque, che l'autorizzazione dovesse essere allegata o trascritta o depositata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, un radicale vizio di motivazione della sentenza di merito, perché le sue argomentazioni non rendevano comprensibile la ratio decidendi; dall'altro, la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la mancata allegazione dell'autorizzazione all'avviso di accertamento non incide sulla legittimità dell'atto e che l'illegittimità dell'accertamento può affermarsi solo se le indagini siano state svolte senza autorizzazione e con concreto pregiudizio per il contribuente. La contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, applicando la sospensione dei termini prevista dalla legge di bilancio 2023 e la sospensione feriale, e ha poi accolto il motivo dell'Agenzia nella parte relativa al vizio radicale di motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la motivazione del giudice di merito era incomprensibile sia perché affermava, senza spiegazione coerente, un obbligo di allegazione/trascrizione/deposito dell'autorizzazione, nonostante il documento fosse stato depositato in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché dava per svolte le indagini in assenza di autorizzazione senza confrontarsi con l'autorizzazione prodotta e senza chiarire se vi fosse un diverso profilo decisivo. Per tale ragione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione, verificando se l'acquisizione dei dati bancari fosse stata preceduta da valida autorizzazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza e del sindacato di legittimità sulla motivazione solo nei limiti costituzionalmente rilevanti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza, la cui violazione può integrare nullità per motivazione apparente o mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione o all'esame di un vizio non dedotto dalla parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale vizio processuale fatto valere in cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina delle indagini bancarie e del relativo valore probatorio ai fini dell'accertamento tributario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di giustificazione dei movimenti bancari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni tratte dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione della sentenza non notificata.

  • art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022

    "Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023"

    La Corte lo applica per prorogare di undici mesi il termine di impugnazione nel periodo rilevante.

  • art. 1 della legge n. 742 del 1969

    Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014

    Richiamato quale norma che ha novellato la disciplina della sospensione feriale.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare la possibilità di depositare in appello l'autorizzazione alle indagini bancarie.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per la cassazione con rinvio.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato per la cassazione con rinvio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la devoluzione al giudice di rinvio della pronuncia sulle spese.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio tributario di rinvio.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile per vizio motivazionale solo l'anomalia che si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, imponendo all'interprete di integrarla con congetture.
  • Nel processo tributario, l'autorizzazione alle indagini bancarie può essere prodotta in appello se il deposito è consentito dalla disciplina processuale applicabile; non è di per sé decisivo che l'autorizzazione non sia allegata all'avviso di accertamento.
  • L'illegittimità delle indagini bancarie e dell'accertamento che su di esse si fonda non può essere affermata senza verificare in modo chiaro e specifico se l'acquisizione dei dati sia avvenuta in difetto di valida autorizzazione e in quale rapporto tale eventuale vizio si ponga con le doglianze effettivamente dedotte dal contribuente.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto fattuale o processuale non chiarito dagli atti richiamati, la sentenza è censurabile per radicale difetto di motivazione e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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