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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35232/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per concorso in rapina pluriaggravata. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione relativo all'aggravante "fatto commesso da più persone riunite", ritenuta dal ricorrente erroneamente coperta da giudicato; (ii) correzione illegittima di errore materiale nel dispositivo (pena indicata di 4 anni invece di 4 anni e 4 mesi) in contrasto con l'art. 597 comma 3 c.p.p.; (iii) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena (art. 627 c.p.p. evocato dal ricorrente). Richiesta, in sostanza, di riconsiderare l'esistenza delle aggravanti e di ribilanciare le circostanze ai fini di una pena più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia attenuta alle decisioni della stessa Corte di legittimità e non potesse rimettere in discussione aggravanti ormai coperte da giudicato, richiamando la precedente sentenza rescindente che aveva già dichiarato inammissibile la censura sull'aggravante delle più persone riunite e resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Quanto alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto non abusiva la valutazione di merito della Corte di appello, motivata in relazione alla recidiva reiterata e alla gravità della personalità del condannato, che giustificava il rigetto. Sulla presunta discrepanza tra dispositivo e motivazione (pena di 4 anni nel dispositivo vs 4 anni e 4 mesi nella motivazione), la Corte ha confermato la legittimità della correzione dell'errore materiale mediante richiamo alla motivazione, secondo orientamento consolidato, poiché la motivazione chiariva l'effettiva volontà del giudice e la pena pecuniaria risultava inalterata. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen., comma 3, n.2

    L'esclusione adottata in sede di rinvio è stata limitata all'aggravante prevista da tale disposizione (la Corte ha rideterminato la pena circoscritta all'esclusione di questa aggravante)

  • art. 597 cod. proc. pen.

    art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione al contrasto tra dispositivo e motivazione; la Corte conferma l'orientamento secondo cui la motivazione può emendare un errore materiale del dispositivo quando la motivazione stessa chiarisce inequivocabilmente la volontà decisoria

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio utilizzato dal giudice di primo grado per giustificare lo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena (ruolo dell'imputato e personalità compromessa)

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di bilanciamento delle circostanze e determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, ritenendo la valutazione di merito adeguatamente motivata

Massime di principio

  • Le aggravanti già coperte da giudicato non possono essere rimesse in discussione con nuovi motivi in cassazione: il giudicato su questioni di fatto e circostanze già definitivamente accertate limita il sindacato di legittimità
  • Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è di natura tipicamente discrezionale e il giudice di legittimità interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o arbitraria; una motivazione adeguata rende la valutazione non sindacabile
  • In caso di apparente contrasto tra dispositivo e motivazione, la motivazione può essere utilizzata per correggere un errore materiale del dispositivo quando è chiaro che la motivazione esprime la reale volontà del giudice e tale correzione non altera in modo sorprendente la decisione (orientamento consolidato di legittimità)
  • La presenza di recidiva, e in particolare di recidiva reiterata specifica, incide significativamente sul trattamento sanzionatorio e può giustificare il diniego di attenuanti prevalenti
  • Le censure generiche, prive di specificità e fondamento probatorio o giuridico chiaro, sono dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione

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