Cassazione Penale, Sentenza n. 25932/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) consistente in anni quattro e mesi otto di reclusione e euro 18.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 110 c.p., 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto l'assenza di prova della sua conoscenza della lingua italiana e ha contestato che, poiché in sede di convalida dell'arresto era stato necessario un interprete, sussisterebbe la nullità per mancata traduzione di parte degli atti procedimentali, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la consolidata giurisprudenza secondo cui l'accesso al rito alternativo del patteggiamento comporta la rinuncia a far valere nullità procedurali diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato. Ne consegue che l'imputato alloglotta che abbia accettato il patteggiamento non può poi sollevare la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti, salvo che la nullità riguardi specificamente il consenso al patteggiamento. Inoltre, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti)
Il rito del patteggiamento implica, nella prassi interpretativa richiamata, la rinuncia a far valere nullità procedurali non direttamente connesse alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Norma sostanziale che indica la partecipazione al reato; è la cornice sostanziale del capo di imputazione per cui è intervenuta l'applicazione della pena.
art. 73 comma 1 DPR n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di normativa sugli stupefacenti (illecito possesso/attività connesse), parte del titolo di reato per cui è stata concordata la pena.
art. 80 comma 2 DPR n. 309/1990
Aggravante o disposizione specifica collegata alla fattispecie di cui al DPR 309/1990, citata come capo di imputazione principale.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)
Prevede le conseguenze per i ricorrenti in cassazione, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e l'eventuale versamento di importi in favore della Cassa delle ammende, applicata nel caso di inammissibilità del ricorso.
Cass. sez. 2 n. 6575 del 02/02/2016 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di legittimità che sostiene che l'accesso al patteggiamento esclude la possibilità per l'imputato alloglotta di eccepire nullità derivanti dalla mancata traduzione di atti non attinenti al consenso al patteggiamento.
Massime di principio
- L'accettazione del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a proporre eccezioni per nullità procedurali non direttamente attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso; pertanto tali eccezioni sono in genere precluse dopo il patteggiamento.
- La circostanza che un imputato abbia avuto bisogno di un interprete nelle fasi iniziali non impedisce automaticamente l'uso del patteggiamento; se l'imputato ha effettivamente prestato il consenso al patteggiamento, la mancata traduzione di altri atti difficilmente potrà essere invocata per annullare l'accordo, salvo prova che la mancanza di comprensione abbia influenzato il consenso.
- Per contestare validamente un patteggiamento per motivi linguistici è necessario dimostrare che la carenza di traduzione o di comprensione abbia riguardato specificamente la richiesta di patteggiamento o il consenso prestato (cioè che il patteggiamento non sia stato liberamente ed effettivamente compreso).
- In situazioni analoghe è prudente garantire formalmente la presenza dell'interprete e la registrazione esplicita in udienza della comprensione e del consenso dell'imputato al patteggiamento; in mancanza di tali accorgimenti, le possibilità di successo di un impugnazione per mancata conoscenza della lingua sono molto limitate.
- La giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare la certezza dell'accordo tra le parti e considera il giudizio di applicazione della pena come svincolato da molte nullità formali sorgenti nelle fasi precedenti, salvo quelle direttamente rilevanti per la validità dell'accordo.
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