Sentenza n. 556/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 41 del 19 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia – Catania, relativa all’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e della relativa area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del CGARS sostenendo che essa fosse fondata sull’erronea supposizione dell’esistenza di un provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio, che sarebbe stato in realtà mai adottato, comunicato o prodotto in giudizio. Ha invocato l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che, in assenza di un diniego definitivo del condono, il Comune non avrebbe potuto adottare l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale. Ha inoltre chiesto, nella fase rescissoria, l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto acquisitivo del 7 ottobre 2016, ritenuto adottato in carenza di potere durante la pendenza della domanda di condono. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, sostenendo che il ricorso mirasse a ottenere un nuovo esame del merito e riproponesse questioni già discusse e decise, concernenti il diniego della sanatoria, l’ordinanza di demolizione e la legittimità dell’acquisizione.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: esso deve derivare da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un fatto non controverso e non espressamente deciso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile. Non può invece riguardare l’interpretazione o la valutazione delle domande, delle eccezioni, dei documenti e delle risultanze processuali, né può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio. Nel caso concreto, la questione relativa alla natura e agli effetti del parere della Commissione comunale per il recupero edilizio, all’esistenza di un diniego definitivo della sanatoria e alla stabilizzazione dell’ordinanza di demolizione era stata già dedotta e discussa nei precedenti gradi ed era stata espressamente affrontata dalla sentenza revocanda. Quest’ultima aveva ritenuto che l’appello contestasse tardivamente gli atti presupposti della sequenza repressiva, senza individuare vizi propri dell’acquisizione del 2016. Il giudice ha quindi escluso che si trattasse di una svista percettiva e ha qualificato la doglianza, al più, come contestazione dell’interpretazione e della valutazione delle risultanze processuali, non deducibile mediante revocazione. Ha rilevato inoltre che l’ordinanza di demolizione del 1997 era stata oggetto di scrutinio nel ricorso straordinario definito con decreto presidenziale del 9 febbraio 2010, mentre l’acquisizione costituiva l’esito vincolato della mancata esecuzione dell’ordine demolitorio. Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura delle questioni e della limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva su un fatto non controverso, decisivo e non espressamente esaminato; non consente di censurare l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
art. 106 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il rimedio della revocazione nei casi previsti dalla disciplina processualcivilistica, incluso l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disposizione regolatrice della memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre esclusivamente quando il giudice abbia percepito erroneamente o omesso di percepire il contenuto materiale degli atti processuali, supponendo esistente un fatto documentalmente escluso oppure inesistente un fatto documentalmente provato.
- L’errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso e sul quale la sentenza non abbia espresso una valutazione; se il fatto è stato oggetto del contraddittorio ed è stato esaminato nella motivazione, la relativa contestazione non è ammissibile come motivo di revocazione.
- Non costituiscono errore di fatto revocatorio l’erronea interpretazione dei documenti, l’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l’errore sull’applicazione delle norme giuridiche o l’omesso esame di una specifica argomentazione difensiva.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito della controversia o per introdurre un ulteriore grado di giudizio; la deduzione di un errore che incida su una questione già decisa mira, in realtà, a censurare l’attività valutativa e interpretativa del giudice.
- Quando l’ordinanza di demolizione sia stata ritenuta legittima e si sia consolidata, l’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza conserva la propria funzione di atto terminale vincolato, salvo la deduzione di specifici vizi propri dell’atto acquisitivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →