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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione dei prezzi relativa a un contratto di servizio di laboratorio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria nel 2016 di un contratto quinquennale per un servizio di laboratorio, ha impugnato il diniego dell'istanza di revisione dei prezzi proposta per il periodo decorrente dal 1° luglio 2019. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, dei principi di efficienza e buon andamento e il difetto di istruttoria, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 13 del disciplinare di gara, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, congruità e remuneratività dell'offerta, contestando il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti e l'erroneità della motivazione. L'amministrazione ha eccepito il difetto originario di interesse, sostenendo che l'ultima proroga prevedesse un corrispettivo fisso, e il difetto sopravvenuto di interesse, deducendo il riavvio dell'istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni processuali dell'amministrazione. La previsione di un corrispettivo fisso nell'ultima delibera di proroga non escludeva di per sé l'interesse alla revisione per le annualità precedenti; inoltre, il mero riavvio dell'istruttoria, non seguito da un nuovo provvedimento, non faceva venir meno l'interesse all'annullamento del diniego lesivo. Il primo motivo è stato respinto: la revisione dei prezzi si colloca nella fase esecutiva del contratto e rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; trattandosi di attività riconducibile al momento paritetico dell'esecuzione contrattuale, non trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990, dovendosi applicare le norme civilistiche ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della stessa legge. Il secondo motivo è stato accolto parzialmente. Il disciplinare prevedeva la revisione dei prezzi e qualificava la proroga tecnica come limitata a un ulteriore semestre, nelle more della nuova gara. Le successive prosecuzioni, plurime, di durata superiore al semestre e precedute da una fase di consultazione tra le parti, sono state qualificate come rinnovi e non come proroghe in senso stretto; pertanto, per i periodi successivi alla scadenza originaria del contratto, non era applicabile la revisione dei prezzi. Diversamente, per il periodo 2019-2021 anteriore alla scadenza dell'affidamento originario, il diniego si era fondato esclusivamente sulla disponibilità dell'impresa a proseguire alle medesime condizioni contrattuali, senza esaminare le ragioni eventualmente ostative alla revisione dei prezzi durante la vigenza del contratto originario. Il diniego è stato quindi annullato limitatamente a tale periodo, con obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente; il ricorso è stato respinto per il resto. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    La disposizione costituisce il fondamento della revisione dei prezzi nei contratti di durata e va applicata, nel caso esaminato, al periodo di vigenza dell'affidamento originario, non alle successive prosecuzioni qualificabili come rinnovi.

  • art. 13 del disciplinare di gara

    La lex specialis prevedeva la possibilità di ricorrere alla revisione dei prezzi.

  • art. 35 del disciplinare di gara

    L’Azienda Ospedaliera si riserva, a rispettivo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare mediante proroga tecnica, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un ulteriore semestre, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.

    La clausola delimitava la proroga tecnica a un ulteriore semestre; prosecuzioni plurime e più lunghe, precedute da consultazioni, non potevano essere qualificate come proroghe in senso stretto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica al procedimento di revisione dei prezzi collocato nella fase esecutiva e paritetica del contratto di fornitura.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990

    Nella fase esecutiva del contratto, l'amministrazione agisce secondo norme di diritto privato, salvo diversa disposizione; ciò giustifica l'inapplicabilità dell'art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, inclusa la revisione dei prezzi.

Massime di principio

  • Il procedimento di revisione dei prezzi relativo alla fase esecutiva di un contratto pubblico di fornitura rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma si colloca nel momento paritetico dell'esecuzione contrattuale; pertanto, salvo diversa previsione, non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La revisione dei prezzi nei contratti di durata mira a preservare l'equilibrio dinamico del sinallagma contrattuale rispetto alle variazioni dei costi, senza consentire la modifica del prezzo originario a vantaggio unilaterale di una parte.
  • La revisione dei prezzi può operare durante la proroga in senso stretto, intesa come mero differimento della scadenza contrattuale nei limiti previsti dalla lex specialis; non si applica invece alle successive prosecuzioni che, per durata, pluralità o contenuto negoziale, siano qualificabili come rinnovi del contratto.
  • Quando il diniego della revisione dei prezzi riguarda un periodo di originaria vigenza del contratto, l'amministrazione deve esaminare specificamente la richiesta e le ragioni eventualmente ostative alla revisione; non è sufficiente motivare esclusivamente sulla disponibilità dell'impresa a proseguire il rapporto alle medesime condizioni contrattuali.
  • Il mero riavvio dell'istruttoria da parte dell'amministrazione, non accompagnato dall'adozione di un atto di secondo grado idoneo a rimuovere o sostituire il provvedimento lesivo, non determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del diniego originario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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