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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata da parte del Comune e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La controversia è stata quindi definita senza esame dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di restituzione in pristino e di resa di conformità agli strumenti urbanistico-edilizi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’Area Territorio del Comune di Mordano, con la quale era stata disposta la restituzione in pristino e la resa di conformità agli strumenti urbanistico-edilizi, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che il Comune aveva annullato in autotutela l’ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta eliminazione, in autotutela, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e comunicato dalla parte ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • Quando la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non consente di individuare una prevalenza piena di una parte nel merito, le spese possono essere compensate per giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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