Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. (contraffazione/ricettazione). I motivi: 1) Nullità o vizio di notifica del decreto di citazione in appello, perché notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., anziché nel domicilio eletto indicato contestualmente alla nomina del difensore; il ricorrente sostiene che il domicilio dichiarato era esistente ed effettivo e che la notifica avrebbe dovuto essere consegnata a persona convivente o a chi ne fa le veci. 2) Vizio relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena (conseguente a precedente patteggiamento irrevocabile del 29/10/2014): il ricorrente sostiene che la revoca sarebbe stata meramente facoltativa perché il cumulo delle pene non avrebbe superato il limite di cui all'art. 163 c.p. 3) Violazione di legge per non avere i giudici di merito rilevato l'estinzione del reato oggetto del patteggiamento ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., perché il delitto oggetto del presente procedimento non sarebbe stato accertato in via definitiva nel quinquennio rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza su tutti e tre i motivi. 1) Notifica: la Corte ha ritenuto che i carabinieri avevano accertato l'inesistenza del nominativo dell'imputato nell'immobile indicato e la cancellazione dal portale anagrafico per scadenza del permesso di soggiorno; quindi il domicilio dichiarato era inidoneo e la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. era valida senza necessità di reiterare il tentativo al domicilio. 2) Revoca della sospensione condizionale: la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la revoca è obbligatoria quando sopraggiunge una condanna per delitto nei termini di cui all'art. 163 c.p., anche se il cumulo delle pene resti entro i limiti ammessi; la decisione di merito è stata confermata. 3) Estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.: non risultando una dichiarazione di estinzione e considerando che il nuovo reato è stato commesso il 26/06/2017 (entro i cinque anni decorrenti dall'irrevocabilità del patteggiamento del 14/11/2014), il motivo è infondato; inoltre la data rilevante per verificare il quinquennio è quella di commissione del nuovo reato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Se il domicilio eletto non è effettivamente luogo di residenza del destinatario o la notifica in quel luogo è definitivamente impossibile (es. cancellazione anagrafica, trasferimento), le notifiche possono essere effettuate direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza reiterare tentativi presso il domicilio dichiarato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come limite ai motivi di cassazione (indicazione dei limiti del gravame): il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.
art. 163 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando, entro i termini previsti dall'art. 163, sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente; ciò è indipendente dal cumulo delle pene se valutazione di meritevolezza spettava al giudice di cognizione.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
L'eventuale estinzione del reato oggetto di patteggiamento per decorso del termine quinquennale impedisce la revoca della sospensione condizionale solo se sia intervenuta la formale dichiarazione di estinzione; per la verifica del quinquennio rileva la data di commissione del nuovo reato rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza precedente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In cassazione i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non sono deducibili con l'art. 606, lett. e), se non si trasforma la censura in una specifica deduzione di violazione di legge; pertanto molte doglianze motivazionali non sono ammissibili in cassazione se non adeguatamente inquadrate come violazioni di norme.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- Se il domicilio eletto dall'imputato non corrisponde più alla sua effettiva residenza (es. cancellazione anagrafica, trasferimento), la notifica effettuata direttamente al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. senza necessità di reiterare il tentativo al domicilio.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando sopraggiunge una condanna per delitto nei termini di legge (art. 163 c.p.), anche se il cumulo delle pene resterebbe entro i limiti che altrimenti consentirebbero la sospensione; la valutazione della meritevolezza spetta al giudice di cognizione.
- L'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non opera automaticamente: è necessaria la formale dichiarazione di estinzione e, ai fini della verifica del quinquennio utile, rileva la data di commissione del nuovo reato rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza precedente.
- In Cassazione molte censure sulla motivazione devono essere inquadrate come specifiche violazioni di legge per essere ammissibili; non è sufficiente una generica doglianza motivazionale ai sensi dell'art. 606, lett. e).
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso.
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