Sentenza n. 12726/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, adottato in relazione a plurimi precedenti penali per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché alla ritenuta dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa l'assenza di condanne penali. Ha dedotto: difetto di motivazione, arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità e buon andamento; erronea interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, carenza istruttoria e mancata considerazione della risalenza temporale e dello scarso disvalore dei reati, nonché delle attuali condizioni di integrazione sociale; violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la sua integrazione familiare, sociale ed economica e non avrebbe considerato in modo proporzionato la natura e la risalenza dei precedenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa propria della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, finalizzata a valutare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale. La valutazione ministeriale non è stata giudicata manifestamente illogica o irragionevole: i reati ricadevano nel decennio anteriore alla presentazione della domanda, considerato periodo di osservazione rilevante anche ai fini dell'irreprensibilità della condotta; la loro valutazione negativa poteva riguardare non solo la responsabilità penale, ma anche la prevenzione dei reati e l'astratta pericolosità sociale. Il Ministero aveva specificamente valorizzato la natura plurioffensiva della ricettazione, la recidiva specifica e infraquinquennale e la reiterazione delle condotte. È stata inoltre ritenuta legittima la considerazione della dichiarazione non veritiera resa dal richiedente, rilevante oggettivamente nei procedimenti a istanza di parte ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o del reato di falso. La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata respinta perché l'Amministrazione aveva esaminato nel complesso le osservazioni presentate, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento. Quanto alle condizioni attuali di vita, il ricorrente aveva formulato osservazioni generiche, senza fornire elementi concreti sulle condizioni familiari, sociali ed economiche idonei a giustificare una diversa decisione. È stata comunque riconosciuta la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede la valutazione dell'integrazione dell'istante e della sua affidabilità come futuro cittadino.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando la motivazione dimostra che l'Amministrazione ha considerato nel complesso le osservazioni e controdeduzioni dell'interessato, senza necessità di confutazione analitica di ogni argomento.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rileva oggettivamente e può giustificare il rigetto della domanda, indipendentemente dall'indagine sull'elemento soggettivo del dichiarante e dall'accertamento del reato di falso.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione mendace era stata richiamata dall'Amministrazione quale ulteriore elemento negativo nella valutazione della domanda, ferma la decisività attribuita dal giudice alla disciplina oggettiva dell'art. 75.
art. 474 c.p.
Le condanne per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi sono state considerate elementi rilevanti nella valutazione dell'affidabilità del richiedente.
art. 648 c.p.
Le condanne per ricettazione sono state valorizzate anche per la natura plurioffensiva del reato e per l'incidenza sulla valutazione della futura integrazione e affidabilità.
art. 517 c.p.
La condanna per vendita di prodotti industriali con segni mendaci è stata considerata insieme agli altri precedenti quale indice negativo della condotta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della l. n. 91/1992, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice può censurare la valutazione ministeriale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione.
- Nella valutazione dell'integrazione e dell'irreprensibilità del richiedente cittadinanza possono assumere rilievo i precedenti penali maturati nel decennio anteriore alla domanda e, in presenza di adeguata motivazione, anche condotte risalenti a periodi ancora più lontani.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, i precedenti penali possono essere valutati sul piano amministrativo non soltanto in funzione sanzionatoria, ma anche quali elementi dell'affidabilità, dell'assimilazione dei valori della comunità nazionale e della possibile futura pericolosità sociale; la valutazione può prescindere dagli esiti processuali e dalla sola entità della pena.
- La dichiarazione non veritiera resa in un procedimento amministrativo a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 sulla base della sua oggettiva falsità, senza necessità di accertare il dolo del dichiarante o la configurabilità del reato di falso.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone all'Amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la considerazione complessiva delle osservazioni e degli elementi rilevanti.
- La mancata allegazione, nelle osservazioni al preavviso di diniego, di elementi concreti e attuali sulle condizioni familiari, sociali ed economiche del richiedente impedisce di censurare il diniego per omessa valutazione dell'integrazione attuale quando l'Amministrazione abbia adeguatamente valorizzato precedenti penali e dichiarazioni non veritiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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