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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27691/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva già deciso sul giudizio di responsabilità. Dal testo emerge solo che il ricorso conteneva un motivo generico e meramente riproduttivo di censure già svolte, senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato e disatteso tali rilievi con motivazione ritenuta immune da vizi logici o giuridici. Le parti civili hanno depositato memoria, ma senza apportare un utile contributo decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e ripetitivo, già scrutinato e respinto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una causa di incolpevole determinazione dell'inammissibilità. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese in favore delle parti civili, poiché la memoria depositata non conteneva alcun utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata a fondamento del principio secondo cui la somma alla Cassa delle ammende non è dovuta solo se l'inammissibilità non è imputabile a colpa del ricorrente.

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923

    Richiamata per affermare che alle parti civili non spetta la rifusione delle spese processuali se la memoria depositata non apporta un utile contributo alla decisione.

  • Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974

    Richiamata per il medesimo principio in tema di mancata rifusione delle spese alle parti civili in assenza di un apporto utile alla decisione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso quando la motivazione della decisione impugnata risulti logicamente e giuridicamente adeguata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia priva di colpa del ricorrente.
  • La rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone un effettivo e utile contributo della sua difesa alla decisione di legittimità; in difetto, nulla è dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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