Cassazione Penale, Sentenza n. 39139/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di eroina (2,6 g in 31 confezioni e altre cessioni per euro 400). Deduce due gruppi di censure: (1) violazioni processuali e vizi di motivazione per omessa o insufficiente valutazione dei motivi di appello, contestando la responsabilità e chiedendo rivalutazione della pena per eccessiva gravità; (2) violazioni di legge e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva qualificata e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e perché le censure riproducevano argomentazioni già valutate e respinte in secondo grado senza un confronto critico con le motivazioni della Corte territoriale. Ha confermato che non è consentita alla Cassazione una rilettura dei fatti o una diversa valutazione delle prove se il giudice di merito ha motivato in modo logico e congruo (cd. "doppia conforme"). Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul quantum della pena, sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche/62-bis, perché la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione (richiamo agli appunti rinvenuti, perquisizioni, omogeneità con precedenti, valutazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 comma 2 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La condotta è stata inquadrata come realizzata in concorso con altri, per cui si applicano le regole sul concorso di persone; la motivazione di merito ha ritenuto provata la partecipazione al disegno criminoso.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Impiego della norma per attribuire responsabilità penale in concorso; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso nell'illecito.
art. 73 comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (pene per detenzione ai fini di spaccio)
Norma sostanziale contestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio; la condanna è stata inflitta ai sensi di tale disposizione.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen. (motivazione dell'appello)
Rinvio all'esigenza che i motivi di impugnazione siano specifici: la Cassazione ha ritenuto i motivi generici e reiterativi rispetto all'appello, giustificando l'inammissibilità.
art. 179 cod. proc. pen. (attuazione del giudizio abbreviato in appello)
Richiamato tra le norme processuali d'appello; la Corte ha valutato la correttezza dell'istruttoria e delle decisioni di merito.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza)
Principio secondo cui la motivazione deve essere congrua; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e sufficiente.
art. 546 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione)
Disciplina del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e manifestata fondatezza per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 111 comma 6 Cost. (garanzia del giusto processo)
Richiamato come parametro costituzionale; la Corte ha valutato la correttezza del contraddittorio e della motivazione nel rispetto del giusto processo.
art. 132 cod. pen. (concetto di pena)
Usato nei criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il trattamento sanzionatorio richiamando i criteri dell'art. 133 e l'art. 132 come contesto.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Fondamentale nella motivazione del diniego delle attenuanti e nel giudizio sulla recidiva: la Corte ha valutato personalità, precedenti e rapporto tra reato attuale e pregressi secondo i criteri dell'art. 133.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti equivalenti e recidiva)
La Corte d'appello ha negato il beneficio ex art. 62-bis ritenendo, con motivazione coerente, che la personalità e i precedenti del prevenuto escludessero la meritevolezza dell'attenuante; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione.
art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990
Richiamata tra le norme rilevanti in tema di sostanze stupefacenti e relative pene; il ricorso menzionava questa disposizione nel quadro delle censure sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o si limitano a reiterare censure già svolte e respinte in grado di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della corte territoriale.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e congrua (divieto di "rilettura" dei fatti in sede di legittimità).
- La cosiddetta "doppia conforme" (motivazioni coerenti di primo e secondo grado) consolida l'apparato motivazionale e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.
- Per la determinazione della pena, quando il giudice applica una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione dettagliata se il quadro argomentativo complessivo della sentenza consente di risalire ai criteri applicati.
- Il diniego delle attenuanti generiche o del beneficio dell'art. 62-bis è legittimo se il giudice, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valuta la personalità e i precedenti e fornisce una motivazione, anche concisa, che mostri l'assenza di meritevolezza.
- La contestazione della responsabilità penale richiede più di una proposta di lettura alternativa dei fatti: in cassazione servono censure di diritto o specifiche carenze motivazionali, non semplici rielaborazioni probatorie.
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