Sentenza n. 1698/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1746/2025, divenuta definitiva e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 3.631,05, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024. Il ricorrente ha lamentato l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il termine previsto dalla legge per adempiere era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso, essendo un dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché il credito riconosciuto dal titolo esecutivo produce già interessi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente, unitamente alla definitività e notificazione del titolo, di promuovere il giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
I parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari sono stati utilizzati analogicamente per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando un giudicato favorevole è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è divenuto definitivo ed è decorso il termine legale per l’adempimento, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, subordinando l’attivazione sostitutiva alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto dell’ottemperanza produce già interessi secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
- Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti della struttura amministrativa debitrice, ove già inserito nell’organizzazione pubblica e incaricato di svolgere gli adempimenti sostitutivi, può operare senza compenso aggiuntivo.
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