Cassazione Civile, Ordinanza n. 01488/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione dell'esito di una procedura per il conferimento dell'incarico di direttore di unità complessa di neurologia, bandita da un ente ospedaliero equiparato alle strutture del SSN. Un dirigente medico di primo livello aveva contestato la mancata assegnazione dell'incarico, deducendo che la commissione avesse svolto una selezione solo apparente, con giudizi di idoneità generici e privi di reale comparazione tra i candidati, e che la scelta finale fosse stata adottata senza adeguata motivazione e in violazione dei principi di correttezza e buona fede. I giudici di merito avevano ritenuto irregolare la procedura e riconosciuto un danno da perdita di chance, poi ridimensionato in appello. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992, del d.P.R. 484/1997, dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1175 c.c., sostenendo che la procedura non avesse natura concorsuale/comparativa e che fosse sufficiente un mero giudizio di idoneità, con scelta finale fiduciaria; 2) violazione dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e dell'art. 1175 c.c., oltre a omesso esame, contestando che la scelta finale fosse contraria a buona fede; 3) violazione dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e omesso esame, contestando sia l'esistenza sia la quantificazione del danno da perdita di chance, ritenuto non provato o comunque eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato che, per il conferimento di incarichi di struttura complessa in ambito sanitario, la procedura deve essere improntata a una valutazione comparativa tra candidati, con adeguate forme di partecipazione, criteri oggettivi e predeterminati e una motivazione effettiva delle ragioni della scelta finale. Ha ritenuto conforme a tali principi la decisione di merito che aveva censurato la selezione basata su giudizi di idoneità anodini e su una motivazione finale sostanzialmente apodittica. Ha inoltre confermato la risarcibilità del danno da perdita di chance, precisando che esso non va liquidato come integrale perdita delle retribuzioni, ma in misura ponderata rispetto alla probabilità concreta di conseguire l'incarico; la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la professionalità del candidato e l'ipotesi di una significativa probabilità di nomina. Conseguentemente, l'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
per il conferimento dell'incarico di struttura complessa richiede una valutazione comparativa tra una rosa di candidati; la clausola ha natura imperativa perché funzionale ai principi di buon andamento, imparzialità e tutela della salute.
art. 13 d.lgs. 229/1999
modifica l'art. 15-ter d.lgs. 502/1992, richiamato come base normativa della procedura di conferimento dell'incarico.
d.P.R. 484/1997
contiene criteri e disciplina della valutazione dei candidati nella procedura, ma non legittima una selezione meramente formale o priva di effettiva comparazione.
art. 19 d.lgs. 165/2001
anche per i rapporti di dirigenza sanitaria, la scelta deve essere sorretta da valutazioni comparative e da adeguata motivazione; il riferimento è stato esteso anche alla dirigenza medica.
art. 1175 c.c.
la scelta del candidato e la gestione della selezione devono essere improntate a correttezza e buona fede, che fungono da limite all'esercizio del potere discrezionale.
art. 1375 c.c.
la procedura deve essere eseguita secondo buona fede, imponendo trasparenza, comparazione e motivazione non meramente apparente.
art. 97 Cost.
i principi di imparzialità e buon andamento impongono meccanismi di selezione tecnica e neutrale e sostengono la necessità della comparazione tra aspiranti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale più recente senza riprodurne integralmente la motivazione.
art. 375 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale che disciplina la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 D.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 D.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel conferimento degli incarichi di struttura complessa sanitaria, la procedura non può risolversi in un giudizio di idoneità meramente apparente: è necessaria una valutazione comparativa tra più aspiranti, fondata su criteri oggettivi e predeterminati.
- La discrezionalità nella scelta finale del candidato non è insindacabile: essa incontra i limiti delle clausole generali di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento, che impongono una motivazione reale e specifica delle ragioni della scelta.
- La motivazione della selezione deve dar conto non solo delle qualità del prescelto, ma anche delle caratteristiche rilevanti degli altri candidati e delle ragioni del loro mancato apprezzamento; formule generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- Nel risarcimento da perdita di chance, il danno non coincide con l'integrale vantaggio economico che sarebbe derivato dall'attribuzione dell'incarico, ma va liquidato in modo probabilistico e ponderato in base alla concreta possibilità di successo.
- La prova del danno da perdita di chance può fondarsi sulla professionalità del candidato e sulla probabilità seria e concreta di conseguire l'incarico se la procedura fosse stata correttamente svolta.
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