Cassazione Civile, Ordinanza n. 27085/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione del decreto di omologazione di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. L'Ufficio ha ritenuto che, poiché l'attivo fallimentare trasferito al terzo assuntore aveva valore inferiore ai debiti accollati, la base imponibile dovesse essere commisurata all'ammontare delle passività assunte, applicando l'art. 9 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986 e il criterio dell'art. 21, comma 2, del medesimo testo unico. La contribuente ha impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR hanno accolto la tesi per cui trovava applicazione l'art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, che esclude da imposizione gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo la correttezza della propria impostazione sulla tassazione della complessiva operazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo dell'Agenzia non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si misurava con il consolidato orientamento di legittimità già favorevole alla tesi accolta dai giudici di merito. La Corte ha richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione: quando si deduce violazione di legge, il motivo è inammissibile se non confronta la decisione impugnata con la giurisprudenza della Cassazione e, in presenza di orientamento conforme, non offre argomenti per mutarlo. Ha inoltre ribadito, sul piano sostanziale, che nel concordato fallimentare con terzo assuntore l'assunzione dei debiti è effetto legale del provvedimento di omologa e non corrispettivo del trasferimento dei beni, sicché opera l'art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'assunzione dei debiti collegata e contestuale ad altre disposizioni non è soggetta a imposta; non può essere tassata come autonoma base imponibile quando sia effetto legale dell'operazione di concordato fallimentare con terzo assuntore.
art. 9 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione invocata dall'Ufficio non è stata ritenuta idonea a fondare la tassazione nei termini prospettati, perché la fattispecie ricade nell'ambito della disciplina speciale dell'art. 21, comma 3.
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
comma 1, lett. e; comma 2
La base imponibile non va determinata assumendo i debiti accollati come prezzo dei beni trasferiti, poiché l'assunzione delle passività non costituisce corrispettivo ma effetto legale naturale dell'operazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi impugnata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Se la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, il ricorso è inammissibile quando non offra argomenti per mutare orientamento.
art. 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Il concordato fallimentare è richiamato per affermarne la natura non contrattuale e la derivazione legale degli effetti dell'omologazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica nel caso di specie perché la ricorrente è una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato eventualmente già conforme alla decisione.
- Nel concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, il decreto di omologazione produce effetti immediatamente traslativi e l'assunzione dei debiti collegati e contestuali al trasferimento dei beni è effetto legale dell'operazione, non corrispettivo autonomamente imponibile.
- Ai fini dell'imposta di registro, l'accollo di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non è soggetto a imposizione autonoma quando ricorra la disciplina speciale dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986.
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, i debiti accollati non possono essere trattati come prezzo dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 131/1986, ma incidono sul valore intrinseco dei beni oggetto di trasferimento.
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