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Ordinanza

Ordinanza n. 7183/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione della Regione Lazio n. G15401 del 18 novembre 2025, recante “Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 lotti, per la conclusione di Convenzioni Quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 296/2006, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e Guardiania per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” indetta con determinazione n. G17928 del 16/12/2022. Presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione del Lotto n. 5 della Convenzione Quadro di cui alle determinazioni nn. G03890 del 06/04/2024 e G06518 del 29/05/2024. Risoluzione della Convenzione Quadro per il Lotto 5 e dei relativi contratti esecutivi. Avvio delle procedure per il subentro di nuovo Operatore Economico”; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 26/3/2026: per l’annullamento - della determinazione della Regione Lazio n. G02045 del 18 febbraio 2026, comunicata in pari data, recante “Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 lotti, per la conclusione di Convenzioni Quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 296/2006, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e Guardiania per le Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” indetta con determinazione n. G17928 del 16/12/2022. Conclusione della procedura di subentro e aggiudicazione nei confronti dell’Istituto di Vigilanza privata Turris s.r.l. Lotto. n. 5”; - nonché, per quanto occorrer possa, del verbale della seduta riservata del 12 febbraio 2026, non conosciuto da parte ricorrente, avente ad oggetto “Verifica requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 80 e83 D. Lgs. 50/2016 - lotto 5”, con il quale il RUP ha attestato la regolarità della documentazione amministrativa della Turris s.r.l. in relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 per il lotto 5, concludendo la procedura di subentro per il lotto n. 5;

Giustizia amministrativa202515622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: determinazione regionale di risoluzione della convenzione quadro e dei contratti esecutivi del lotto 5, con avvio della procedura di subentro, nonché successiva aggiudicazione del lotto alla controinteressata

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Le imprese ricorrenti, già aggiudicatarie del lotto 5, hanno impugnato la determinazione con cui la Regione Lazio, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della loro aggiudicazione disposto dal Consiglio di Stato, ha risolto la convenzione quadro e i relativi contratti esecutivi e ha avviato la procedura di subentro, nonché la successiva determinazione di conclusione della procedura e aggiudicazione del lotto all'Istituto di Vigilanza Turris S.r.l. Le ricorrenti hanno sostenuto che l'Amministrazione avrebbe eluso o violato la sentenza del Consiglio di Stato n. 81114/2025, adottando una soluzione diversa da quelle prospettate dal giudice d'appello: prosecuzione del rapporto contrattuale in essere, previa valutazione dell'interesse pubblico, oppure ripetizione della procedura di gara. Il TAR ha qualificato la domanda, in base al suo contenuto sostanziale, come diretta alla declaratoria di nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, anziché come domanda di annullamento per vizi propri e autonomi degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia riguardasse sostanzialmente l'asserita violazione o elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 81114/2025. Poiché la cognizione delle controversie relative alla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato appartiene alla competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato quando si tratta del giudicato da esso stesso formato, il TAR ha declinato la propria competenza in favore del Consiglio di Stato ai sensi degli artt. 14, 112 e 113 c.p.a. Il processo potrà proseguire davanti al Consiglio di Stato se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016

    La stazione appaltante [...] è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l'annullamento dell'aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l'operatore economico [...] ovvero se non risponda maggiormente all'interesse pubblico, risolvere il contratto e ripetere la procedura di gara.

    Il Consiglio di Stato aveva richiamato il potere della stazione appaltante di valutare, dopo l'annullamento dell'aggiudicazione, la prosecuzione del rapporto contrattuale oppure la risoluzione del contratto e la ripetizione della gara.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'azione di ottemperanza e alle controversie concernenti l'attuazione del giudicato.

  • art. 113 c.p.a.

    Richiamato per individuare la competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire, nel caso concreto il Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando il contenuto sostanziale della domanda mira a far dichiarare la nullità di atti amministrativi adottati in violazione o elusione di una sentenza, la domanda deve essere qualificata come controversia di ottemperanza, anche se formalmente proposta come impugnazione per annullamento.
  • La competenza sulle controversie relative alla nullità per violazione o elusione del giudicato appartiene funzionalmente e inderogabilmente al giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire; pertanto, se il giudicato è del Consiglio di Stato, il TAR deve declinare la competenza in suo favore.
  • L'azione diretta all'annullamento di atti per vizi propri e autonomi è distinta dall'azione di nullità per violazione o elusione del giudicato: la qualificazione dipende dal contenuto sostanziale delle censure e dalla loro effettiva correlazione con il decisum giurisdizionale.
  • Dopo l'annullamento giurisdizionale di un'aggiudicazione, la stazione appaltante deve valutare, alla luce delle ragioni dell'annullamento e dell'interesse pubblico, se proseguire il rapporto contrattuale o risolvere il contratto e ripetere la procedura di gara, secondo il quadro richiamato dall'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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