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Ordinanza

Ordinanza n. 675/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria definitiva emessa da Lazio Disco e approvata con Determinazione Direttoriale n. 2765 del 09.10.2025 denominata: "Approvazione esiti definitivi concorso per il conferimento di borse di studio e contributi integrativi mobilità internazionale - Studenti iscritti presso le Università del Lazio - Idonei ed esclusi - a.a 2025/2026" nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente; - del "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2025/26" per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'anno accademico 2025-2026 in favore degli studenti universitari e dei relativi articoli che meglio verranno indicati nel prosieguo nella parte in cui ledono i diritti di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente. nonché per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto e/o interesse a vedersi riconosciuta come "idonea-vincitrice" in accoglimento della domanda proposta ai fini dell'ammissione al beneficio della borsa di studio.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione di borse di studio e contributi integrativi per la mobilità internazionale, nella parte in cui esclude la ricorrente, unitamente al relativo bando e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata da Disco Lazio per l'anno accademico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti nella parte in cui non le hanno riconosciuto il beneficio e l'accertamento del diritto o interesse a essere qualificata come idonea-vincitrice. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione e a un solo controinteressato, sebbene la graduatoria comprendesse una pluralità di candidati ammessi al beneficio. Le specifiche censure sostanziali rivolte alla graduatoria e al bando non sono riportate nell'ordinanza; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire l'intero fascicolo procedimentale e una relazione dell'amministrazione sui fatti rilevanti alla luce delle doglianze formulate.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi al beneficio risultanti dalla graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web di Disco Lazio di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente dovrà attivare la pubblicazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione entro quindici giorni dalla richiesta; la prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza. Il TAR ha inoltre ordinato a Disco Lazio, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a., di depositare l'intero fascicolo del procedimento e una compiuta relazione sui fatti entro sessanta giorni. Non è stata concessa né negata espressamente la sospensione della graduatoria: il Collegio ha ritenuto che le censure necessitino di approfondimento nella fase di merito e ha individuato quale tutela cautelare la sollecita fissazione dell'udienza di merito, bilanciando le esigenze della ricorrente con le aspettative dei controinteressati utilmente collocati. L'udienza pubblica è stata fissata per il 12 maggio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, nel caso di pluralità di destinatari o controinteressati, modalità di notificazione diverse da quella individuale, secondo quanto disposto dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e, in presenza di un numero elevato di controinteressati, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di depositare gli atti e i documenti relativi al procedimento.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice e dell'ordine all'amministrazione di fornire chiarimenti e documentazione utili alla decisione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita definizione del merito, di fissare con priorità l'udienza di merito in luogo della concessione di una misura cautelare tipica.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro una graduatoria incide sulla posizione di una pluralità di candidati ammessi al beneficio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati individuabili dalla graduatoria; la notificazione a un solo controinteressato non è sufficiente.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando modalità, contenuti e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
  • Ai fini della decisione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, anche quando questa si sia costituita solo formalmente, il deposito dell'intero fascicolo procedimentale e di una relazione sui fatti rilevanti rispetto alle censure dedotte.
  • Quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, ma le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida decisione nel merito, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., bilanciando tale esigenza con le aspettative dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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