Ordinanza n. 20/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 25.11.2025 (trasmesso in allegato alla nota comunale de 26.11.2025), con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paterno, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 ha annullato il permesso di costruire in sanatoria del 20.3.2025, rilasciato al sig. Vito Bitetti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria relativo a tre piazzali, uno dei quali utilizzato come base di una tendostruttura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paterno che, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 20 marzo 2025. Il titolo riguardava tre opere distinte: un piazzale in materiale arido dello spessore di 30 cm e due ulteriori piazzali, rispettivamente di 41,70 m x 34,70 m e di 51,85 m x 16,00 m. Dalla documentazione fotografica risultava che soltanto uno dei piazzali era stato utilizzato per collocare una tendostruttura. I motivi di ricorso, per quanto rilevato in sede cautelare, contestavano i vizi posti a fondamento dell’annullamento con riferimento al piazzale costituente la base della tendostruttura, alla costruzione della base in calcestruzzo e alla realizzazione della copertura. Il ricorrente aveva inoltre riconosciuto che la tendostruttura avrebbe dovuto essere rimossa entro il 31 maggio 2025. In relazione al piazzale in calcestruzzo venivano in rilievo anche la disciplina sismica e gli artt. 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001, riferiti alle opere in cemento armato di cui all’art. 53 del medesimo testo unico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni juris. In sede di primo esame, ha ritenuto che i vizi contestati riguardassero essenzialmente il piazzale utilizzato quale base della tendostruttura e che il provvedimento comunale apparisse sufficientemente motivato quanto alla non temporaneità dei due abusi edilizi, considerati strettamente connessi per la strumentalità del piazzale alla tendostruttura. Il giudice ha valorizzato, da un lato, il riconoscimento del ricorrente secondo cui la struttura avrebbe dovuto essere rimossa entro il 31 maggio 2025 e, dall’altro, la connessione funzionale tra il piazzale in calcestruzzo e la copertura, tale da consentire una valutazione unitaria della loro non temporaneità. Quanto alla disciplina sismica, il TAR ha rilevato che il piazzale non vi sarebbe assoggettato, ma ha precisato che gli artt. 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato riconducibili all’art. 53 dello stesso decreto. Non ravvisando quindi i presupposti cautelari, ha negato la sospensione dell’efficacia dell’annullamento d’ufficio. Nulla sulle spese della fase cautelare in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria
Il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio è stato ritenuto, a un primo esame, sufficientemente motivato con riguardo alla non temporaneità degli abusi edilizi, considerati unitariamente in ragione della strumentalità del piazzale alla tendostruttura.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, respinta per l’insufficienza del fumus boni juris.
art. 53 d.P.R. 380/2001
opere di cemento armato ex art. 53 dello stesso DPR n. 380/2001
È richiamato quale disposizione cui si riferiscono gli artt. 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 per l’individuazione delle opere in cemento armato.
art. 64 d.P.R. 380/2001
gli artt. 64 e 65 DPR n. 380/2001 si riferiscono a tutte le opere di cemento armato
Il giudice ne considera l’applicabilità, insieme all’art. 65, a tutte le opere in cemento armato riconducibili all’art. 53, pur rilevando che il piazzale non è assoggettato alla disciplina sismica.
art. 65 d.P.R. 380/2001
gli artt. 64 e 65 DPR n. 380/2001 si riferiscono a tutte le opere di cemento armato
È interpretato congiuntamente all’art. 64 come riferito alle opere in cemento armato di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 380/2001.
Massime di principio
- In sede cautelare, la strumentalità funzionale tra un’opera edilizia e una struttura sovrastante può giustificare una valutazione unitaria della loro non temporaneità, quando entrambe risultino strettamente connesse alla realizzazione e all’utilizzo dell’intervento.
- Ai fini della verifica del fumus boni juris contro un annullamento d’ufficio, il giudice può valorizzare il riconoscimento dell’interessato circa la temporaneità o la scadenza dell’utilizzazione della struttura, ove tale elemento incida sulla qualificazione dell’intervento edilizio.
- La motivazione dell’annullamento d’ufficio può ritenersi sufficiente, in sede cautelare, quando individui la non temporaneità degli abusi e spieghi il collegamento funzionale tra le opere contestate e la struttura cui sono destinate.
- Gli artt. 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 sono riferiti a tutte le opere in cemento armato riconducibili all’art. 53 del medesimo decreto, indipendentemente dalla distinta questione dell’assoggettamento dell’opera alla disciplina sismica.
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