Cassazione Civile, Ordinanza n. 22218/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dai proprietari/usufruttuari di un immobile locato per ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati dalla riconsegna del bene in cattivo stato di manutenzione alla cessazione del rapporto locatizio. In primo grado la domanda era stata accolta per un importo pari al costo di ripristino accertato in consulenza tecnica d'ufficio; successivamente la decisione era stata riformata in appello, poi cassata con rinvio in un precedente giudizio di legittimità. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha nuovamente accolto la pretesa dei locatori, ritenendo sussistente il danno emergente al momento della riconsegna e non provato il lucro cessante. La società conduttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per avere il giudice di rinvio, secondo la ricorrente, male interpretato le direttive della precedente ordinanza di cassazione, dando per affermato che gli eventi successivi alla riconsegna fossero irrilevanti e che il danno dovesse ritenersi automaticamente provato; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la corte di merito non avrebbe indicato indizi gravi, precisi e concordanti da cui inferire il danno e non avrebbe considerato gli indizi contrari, con richiesta sostanziale di rivalutazione del materiale probatorio e deduzione anche di ultrapetizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella vetustà dell'immobile, che avrebbe dovuto essere posta a carico dei locatori e considerata anche mediante nuova CTU o chiarimenti al consulente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza di rinvio non si era basata sull'affermazione contestata, ma su un autonomo accertamento in fatto fondato sulla CTU e sullo stato dell'immobile al momento del rilascio; ha ritenuto parimenti infondato il rilievo relativo al rispetto del dictum di rinvio, osservando che il danno emergente era stato concretamente accertato e che l'eventuale traslazione economica dei costi sul nuovo conduttore non lo elide. Il secondo motivo è stato disatteso perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, mentre la deduzione sulla prova presuntiva non era veicolata correttamente come vizio motivazionale; la Corte ha anche escluso l'ultrapetizione, rilevando che le conclusioni dei locatori nel precedente giudizio includevano la richiesta principale di conferma integrale della sentenza di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la vetustà dell'immobile non integra, nei termini prospettati, un "fatto storico" omesso ex art. 360, n. 5 c.p.c., e perché comunque la corte di merito aveva considerato lo stato dell'immobile e motivatamente escluso la necessità di un nuovo accertamento tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società conduttrice. Ha confermato la decisione della corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva riconosciuto il danno emergente subito dai locatori per il cattivo stato di riconsegna dell'immobile, ritenendo corretta la valutazione fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio e insindacabile in cassazione perché espressione di un accertamento di fatto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1590 c.c.
in caso di riconsegna inesatta dell'immobile locato il locatore può ottenere il risarcimento del danno solo se il pregiudizio patrimoniale è effettivamente sussistente; il danno può essere accertato in concreto anche sulla base delle risultanze peritali e del rilascio del bene in cattivo stato.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono un mezzo di prova ammesso per dimostrare il danno, ma il loro apprezzamento spetta al giudice di merito, che deve valutarne gravità, precisione e concordanza; la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
non emerge una violazione autonoma, perché la ricorrente tenta in realtà di contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c. n. 4
la censura di nullità della sentenza o del procedimento è inammissibile quando mira solo a contestare la lettura delle direttive del giudice di rinvio, senza colpire una reale violazione del dictum di cassazione.
art. 360 c.p.c. n. 3
la doglianza di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle presunzioni già scrutinati dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c. n. 5
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di elementi istruttori, argomentazioni o questioni.
art. 395 c.p.c. n. 4
l'eventuale errore di fatto nell'interpretazione dell'ordinanza di rinvio non è sindacabile nel modo prospettato in cassazione nel presente giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
accertata la soccombenza, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di locazione, il danno da cattiva riconsegna del bene è risarcibile solo se è accertato in concreto un effettivo pregiudizio patrimoniale del locatore; la prova può essere data anche per presunzioni, ma il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- La deduzione in cassazione della violazione dell'art. 2729 c.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione degli indizi: il controllo di legittimità si arresta quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico sulla sussistenza del danno.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e discusso, non le mere argomentazioni difensive, le questioni o gli elementi istruttori singolarmente considerati.
- In sede di rinvio, la censura di violazione del dictum della Cassazione è infondata se la decisione del giudice di rinvio si fonda su un autonomo accertamento di fatto coerente con i principi di diritto enunciati nel precedente giudizio di legittimità.
- L'eventuale traslazione economica del costo di ripristino verso un successivo conduttore non esclude, di per sé, il danno già esistente al momento della riconsegna del bene locato.
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