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Sentenza

Sentenza n. 15217/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - in parte qua della nota resa da Mediocredito Centrale in data 10 marzo 2026, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. - del diritto di -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso trasmesse in data 6 febbraio 2026; e per la condanna - di Mediocredito Centrale di esibire integralmente la documentazione richiesta da -OMISSIS- con le predette istanze di accesso.

Giustizia amministrativa202603943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso documentale, che ha consentito l'ostensione del report di Banca d’Italia del 15 luglio 2025 ma negato l'accesso ai rapporti ispettivi integrali, alle ulteriori relazioni e note di vigilanza e alla richiesta di accesso presentata da MCC a Banca d’Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale opposto da MCC alle tre istanze di accesso documentale del 6 febbraio 2026, presentate per acquisire gli atti istruttori trasmessi da Banca d’Italia e posti a fondamento di tre procedimenti di inefficacia riguardanti altrettanti rapporti di garanzia agevolati dal Fondo PMI, nonché la richiesta con cui MCC aveva domandato tali documenti a Banca d’Italia. La documentazione era richiesta per esigenze difensive nei procedimenti di inefficacia. MCC aveva negato l’ostensione dei rapporti ispettivi integrali, delle ulteriori relazioni e note di vigilanza invocando il segreto di vigilanza previsto dall’art. 7 T.U.B., pur avendo dato atto che Banca d’Italia, interpellata quale controinteressata, non ravvisava ragioni ostative all’ostensione. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del diniego parziale, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione. MCC ha eccepito l’inammissibilità per parcellizzazione dell’iniziativa processuale mediante una pluralità di giudizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la regola generale nel processo amministrativo è l’impugnazione con un singolo ricorso di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo è eccezionale; la pluralità delle iniziative non rendeva quindi inammissibile il ricorso. Nel merito, ha ritenuto infondato il richiamo al segreto di vigilanza, poiché lo stesso provvedimento impugnato attestava che Banca d’Italia, autorità titolare del potere di vigilanza e interpellata come controinteressata, non aveva ravvisato ostacoli all’ostensione rispetto alla tutela dell’attività di vigilanza. Ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale della società a conoscere gli atti trasmessi da Banca d’Italia e posti a base dei procedimenti di inefficacia. Ha inoltre riconosciuto l’accessibilità della richiesta di documenti formulata da MCC a Banca d’Italia, trattandosi di atto formato dalla stessa MCC, non riconducibile agli atti coperti dal segreto invocato e rispetto al quale non erano state dedotte specifiche ragioni ostative. Ha pertanto accolto il ricorso nei limiti indicati, annullato in parte qua il diniego e ordinato a MCC di consentire l’accesso agli atti istruttori forniti da Banca d’Italia e alla richiesta di accesso presentata da MCC entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate per la complessità e delicatezza delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendo riconoscersi il diritto ad accedere alla documentazione richiesta;

    Il rito ex art. 116 c.p.a. è utilizzabile per contestare il diniego di accesso e chiedere il riconoscimento del diritto all’ostensione.

  • art. 22 l. 241/1990

    in assenza di opposizione procedimentale formulata dall’autorità titolare del potere di vigilanza, la domanda formulata dalla parte ricorrente debba essere accolta, essendo incontroverso l’esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto, ex art. 22 della legge n. 241/1990, alla conoscenza degli atti trasmessi da Banca d’Italia a Mediocredito Centrale S.p.A. e posti a fondamento dell’avvio dei tre procedimenti di inefficacia di cui in premessa;

    L’interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti posti a fondamento di procedimenti che riguardano il richiedente giustifica l’accesso; in assenza di opposizione dell’autorità titolare della vigilanza, il richiamo al segreto non impedisce l’ostensione.

  • art. 7 T.U.B.

    le ragioni poste a fondamento del diniego di ostensione, rappresentate dal riferimento al segreto di vigilanza di cui all’articolo 7 del T.U.B., si rivelano destituite di fondamento alla luce della premessa contenuta nello stesso provvedimento avversato, nella quale la parte resistente ha dato conto di avere interpellato Banca d’Italia quale soggetto controinteressato e che, “all’esito dell’interlocuzione attivata, Banca d’Italia ha comunicato di non ravvisare ragioni ostative all’ostensione dei documenti richiesti, con riferimento alle esigenze di tutela dell’azione di vigilanza presidiate dal segreto d’ufficio ex art. 7 T.U.B.”;

    Il segreto di vigilanza non fonda il diniego quando l’autorità titolare del potere di vigilanza, interpellata sul punto, non ravvisa ragioni ostative all’ostensione per la tutela dell’attività di vigilanza.

  • art. 22, comma 1, lettera c), l. 241/1990

    MCC, in qualità di società mandataria del RTI Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, con l’avversato provvedimento, dopo aver precisato che “È stata individuata Banca d’Italia quale controinteressato, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24 della legge n. 241/1990, in quanto le istanze riguardano documentazione riconducibile ad attività di vigilanza bancaria.

    Il soggetto cui si riferiscono documenti riconducibili all’attività di vigilanza bancaria è stato individuato come controinteressato nel procedimento di accesso; nel caso deciso, la sua interlocuzione non ha condotto a un’opposizione all’ostensione.

  • art. 24 l. 241/1990

    MCC, in qualità di società mandataria del RTI Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, con l’avversato provvedimento, dopo aver precisato che “È stata individuata Banca d’Italia quale controinteressato, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24 della legge n. 241/1990, in quanto le istanze riguardano documentazione riconducibile ad attività di vigilanza bancaria.

    La possibile rilevanza dei limiti all’accesso per documenti attinenti alla vigilanza bancaria è stata esaminata coinvolgendo l’autorità interessata quale controinteressata; nel caso concreto, l’autorità non ha ravvisato ragioni ostative.

Massime di principio

  • Il richiamo al segreto di vigilanza bancaria non giustifica il diniego di accesso agli atti quando l’autorità titolare del potere di vigilanza, previamente interpellata quale controinteressata, comunica di non ravvisare ragioni ostative all’ostensione con riguardo alla tutela dell’attività di vigilanza.
  • Sussiste l’interesse diretto, attuale e concreto all’accesso agli atti istruttori posti a fondamento di procedimenti amministrativi che incidono sulla posizione del richiedente, quando la documentazione è richiesta per consentirgli di difendersi in tali procedimenti.
  • La richiesta di documenti formulata dall’amministrazione che detiene la documentazione a un’altra autorità è accessibile quando è un atto formato dalla stessa amministrazione detentrice e non è ricondotta alla categoria documentale coperta dal segreto invocato, in assenza di specifiche ragioni ostative.
  • Nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione, con un ricorso, di un solo provvedimento; il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale. La pluralità di giudizi non determina, di per sé, l’inammissibilità del ricorso per parcellizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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