Ordinanza n. 2845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Toscana di reiezione del ricorso contro una misura della Questura di Firenze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le persone fisiche appellanti hanno chiesto, in via cautelare incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado. Il testo non espone specificamente i motivi d'appello né identifica puntualmente la misura amministrativa impugnata; emerge tuttavia che la controversia riguarda una misura adottata dalla Questura e valutata in rapporto all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il Consiglio di Stato ha rilevato, a un primo esame, una questione di ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, riservandone l'approfondimento alla fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che la misura impugnata fosse sorretta da un quadro istruttorio non manifestamente illogico e apparisse, allo stato, proporzionata rispetto ai fatti occorsi. Nel bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La questione relativa all'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo è stata lasciata impregiudicata, con riserva di esame nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli appellanti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli appellanti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di rigetto può essere negata quando, a una prima delibazione, il provvedimento amministrativo impugnato risulti assistito da un quadro istruttorio non manifestamente illogico e appaia proporzionato ai fatti accertati.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica può prevalere sugli interessi privati contrapposti, impedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La questione concernente l'ammissibilità di un ricorso collettivo-cumulativo può essere riservata alla fase di merito quando non sia necessario definirla per decidere la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →