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Ordinanza

Ordinanza n. 7098/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 662731 del 16.12.2024 di classificazione degli ippodromi in attività, non notificato, né comunicato, nonché del correlato Allegato “A” recante “Classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024” e del documento esplicativo dell’istruttoria espletata per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024; - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025, comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” del 23.12.2024, nella parte in cui non prevede la determinazione del finanziamento economico spettante a ogni singolo ippodromo e il relativo allegato; - nonché, laddove occorrer possa, in via presupposta e/o consequenziale, del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 253382 del 6.6.2024 recante la modifica al calendario delle corse ippiche per l’anno 2024 e del Decreto del sottosegretario di Stato del MASAF prot. n. 644641 del 6.12.2024 recante “i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività” e i relativi allegati tecnici A e B.

Giustizia amministrativa202502537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di classificazione degli ippodromi in attività, decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025 e ulteriori atti presupposti relativi ai criteri di classificazione e al calendario delle corse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali relativi alla classificazione degli ippodromi in attività e all'approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025, contestandone anche gli allegati e gli atti presupposti, tra cui i criteri e le modalità di classificazione degli ippodromi e la modifica del calendario delle corse per il 2024. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle singole censure, limitandosi a riferire che sono state proposte diverse contestazioni nei confronti degli atti impugnati. È intervenuta ad adiuvandum una federazione rappresentativa degli ippodromi. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito delle censure. Ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, al fine di consentire il decorso dei termini previsti dall'art. 46 c.p.a., da calcolarsi dall'inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio, nonché dei termini di cui agli artt. 71 e 73 c.p.a. Ha inoltre ordinato al Ministero resistente di chiarire la propria posizione su ciascuna censura dedotta dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ogni ulteriore decisione, in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine per la costituzione delle parti è stato considerato decorrente dall'inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 71 c.p.a.

    Il termine relativo alla fissazione e alla trattazione dell'udienza deve essere rispettato prima della nuova udienza pubblica.

  • art. 73 c.p.a.

    Devono essere rispettati i termini per il deposito e l'esame degli atti difensivi in vista della nuova trattazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, la decorrenza dei termini processuali collegati alla costituzione delle parti deve essere individuata con riferimento all'inizio della pubblicazione dei pubblici proclami, secondo quanto stabilito nell'ordinanza.
  • Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa per assicurare il rispetto dei termini processuali previsti per la costituzione, la fissazione dell'udienza e il deposito degli atti difensivi, riservando ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
  • Nell'ambito dei poteri istruttori e di direzione del processo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di prendere posizione specificamente su ciascuna censura dedotta, entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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