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Sentenza

Sentenza n. 2349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego verbale e successivo diniego scritto della proposta di reimpiego del militare per situazione di particolare gravità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il diniego verbale comunicato dal Comandante di reggimento il 25 novembre 2021 e il successivo provvedimento scritto del 2 febbraio 2022, con cui era stato ritenuto che le esigenze familiari prospettate non fossero sufficientemente gravi da giustificare l’inoltro della proposta di reimpiego agli organi sovraordinati. In primo grado aveva dedotto violazione di legge, violazione della direttiva P-001/2021 sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, difetto di motivazione, eccesso di potere e incompetenza del Comandante. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego verbale e respinto i motivi aggiunti contro il diniego scritto. In appello il militare ha censurato: la dichiarazione di improcedibilità e l’omessa pronuncia; l’errata interpretazione degli obblighi di conclusione e motivazione del procedimento; il difetto di motivazione, l’irragionevolezza e la manifesta illogicità della valutazione; l’omesso esame e l’errata soluzione della censura relativa alla competenza del Comandante. Ha sostenuto, inoltre, che il diniego scritto fosse viziato per invalidità derivata e per integrazione postuma della motivazione. La situazione familiare rappresentata comprendeva difficoltà dei figli minori e patologie dei genitori del militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’improcedibilità del ricorso contro il diniego verbale, poiché il successivo provvedimento scritto non costituiva un atto meramente consequenziale o presupposto, ma un atto autonomo di successione e sostituzione, con il quale l’amministrazione aveva nuovamente provveduto sull’istanza, confermando per iscritto il precedente esito negativo. Il primo atto aveva quindi consumato la propria efficacia e non residuava un’utilità concreta derivante dal suo annullamento. Le censure sostanziali contro il diniego verbale sono state comunque ritenute infondate: secondo la direttiva P-001/2021, la procedura si avvia d’ufficio mediante il colloquio tra il militare e il Comandante, mentre l’eventuale istanza formale del militare è irrituale; il procedimento si conclude con il trasferimento disposto dal DIPE oppure con la comunicazione scritta di rigetto della proposta. Il diniego scritto del 2 febbraio 2022 ha comunque fornito un riscontro all’interessato. È stata respinta anche la censura di invalidità derivata e integrazione postuma della motivazione, poiché il provvedimento scritto era autonomo e sostitutivo del diniego verbale. Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha affermato che il trasferimento per situazioni di particolare gravità è istituto eccezionale, sottoposto a requisiti rigorosi e caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa. L’onere motivazionale è particolarmente intenso soprattutto in caso di accoglimento della richiesta, perché il trasferimento eccezionale altera l’ordinario regime degli impieghi; nel bilanciamento, le esigenze personali e familiari del militare restano subordinate all’interesse pubblico connesso all’organizzazione del servizio. Nel caso concreto, il Comandante aveva ritenuto la situazione non diversa da quella di altri militari lontani dal nucleo familiare e non ravvisato una gravità eccezionale, imprevedibile e non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di sostegno. Tale valutazione non è risultata manifestamente illogica o irragionevole, anche alla luce della documentazione medica prodotta. Infine, il TAR non aveva omesso di pronunciarsi sulla competenza del Comandante. Nel merito, la direttiva non limita il Comandante a un controllo formale della documentazione, ma gli attribuisce un potere discrezionale di iniziativa e una valutazione ampia della situazione personale del militare, svolta necessariamente anche attraverso il colloquio orale. Il Comandante decide se la problematica meriti di essere sottoposta agli organi superiori; solo in caso positivo formula la proposta e trasmette una relazione. Il DIPE valuta quindi la proposta del Comandante, non la documentazione isolatamente considerata. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il procedimento speciale di reimpiego per situazione di particolare gravità non è un procedimento a istanza di parte che debba necessariamente essere avviato dalla PEC del militare; la procedura prevista dalla direttiva si avvia d’ufficio attraverso il colloquio con il Comandante e si conclude con il trasferimento o con il rigetto scritto della proposta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego scritto è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione alla natura eccezionale dell’istituto e alla valutazione della situazione familiare del militare.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra i motivi d’appello, ma la decisione non fonda su di essa una specifica autonoma ratio decidendi.

  • Direttiva P-001/2021, punto 5.4.4

    L’attivazione della procedura descritta è possibile esclusivamente attraverso colloquio fra il militare interessato ed il Cte di Corpo/Col./1° U. Gen.. L’eventuale presentazione d’istanza formale, volta alla segnalazione di situazioni di particolare gravità, dovrà essere restituita all’interessato da parte dell’EdO di appartenenza, in quanto inoltrata in maniera irrituale.

    La procedura di reimpiego per particolare gravità è officiosa e richiede il colloquio con il Comandante quale fase necessaria per valutare se sussistano i presupposti per formulare la proposta agli organi superiori.

  • art. 35 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla censura contro la dichiarazione di improcedibilità, ritenuta corretta per la sopravvenuta sostituzione del diniego verbale con quello scritto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il TAR aveva esaminato la questione della competenza del Comandante.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento speciale di reimpiego del militare per situazioni di particolare gravità, previsto dalla direttiva interna sull’impiego del personale, il colloquio tra il militare e il Comandante costituisce una fase necessaria e pre-procedimentale di un procedimento a impulso d’ufficio; la presentazione di una formale istanza non determina, da sola, l’avvio del procedimento.
  • Quando un diniego verbale è seguito da un provvedimento scritto con cui la stessa amministrazione riesamina e conferma negativamente la richiesta, il secondo atto opera come atto autonomo di successione e sostituzione, non come atto meramente consequenziale o presupposto. L’impugnazione del primo atto diviene improcedibile per carenza di interesse, non potendo procurare una concreta utilità ulteriore.
  • Il reimpiego del militare per situazioni di particolare gravità costituisce istituto eccezionale e derogatorio, subordinato alla presenza di una situazione eccezionale, grave, non prevedibile e non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di sostegno familiare; le esigenze personali e familiari devono essere bilanciate con l’interesse pubblico all’organizzazione del servizio.
  • La valutazione del Comandante sulla formulazione della proposta di reimpiego è ampiamente discrezionale e non si limita alla verifica formale della documentazione prodotta: comprende un’indagine personale e sostanziale svolta anche mediante il colloquio con il militare. Solo se ritiene sussistenti i presupposti di eccezionalità e gravità il Comandante trasmette la proposta e la relazione agli organi sovraordinati.
  • Nel procedimento di reimpiego per particolare gravità, l’onere motivazionale rinforzato è soprattutto richiesto in caso di accoglimento della richiesta, poiché il trasferimento eccezionale altera l’ordinario regime degli impieghi; il diniego è legittimo se espone, senza manifesta illogicità o irragionevolezza, le ragioni per cui la situazione prospettata non giustifica la deroga.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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