Sentenza n. 1789/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS-, notificato in data 10 maggio 2026, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 4 settembre 2003 per lavoro subordinato, nonché di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dopo l’assenza del titolare dal territorio dell’Unione europea per oltre quattordici anni
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998, in ragione dell’assenza continuativa dal territorio dell’Unione europea per oltre dodici mesi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 8 e 9 della direttiva 2003/109/CE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il dato temporale dell’assenza non potesse determinare automaticamente la revoca senza valutare le circostanze personali e il percorso di integrazione maturato in circa diciassette anni di soggiorno e lavoro in Italia. Il ricorrente ha rappresentato di essersi allontanato per assistere la moglie gravemente malata e la figlia allora minorenne, di avere maturato una posizione contributiva in Italia, di voler rientrare stabilmente e di avere già ricevuto una proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. Infine ha invocato l’art. 8 CEDU, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio di proporzionalità, censurando l’omesso bilanciamento tra interesse pubblico e situazione personale e familiare dello straniero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Il Collegio ha ritenuto illegittima l’applicazione automatica dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998 sulla sola base del superamento del periodo di dodici mesi di assenza. Anche in tale ipotesi l’amministrazione deve consentire allo straniero di giustificare l’assenza prolungata e deve valutare se sussistano gravi e comprovati motivi idonei a escludere la revoca, alla luce dei diritti fondamentali, della logica inclusiva dello statuto dello straniero e del divieto di automatismi ostativi. L’omessa partecipazione procedimentale ha impedito al ricorrente di rappresentare elementi potenzialmente decisivi, quali il lungo soggiorno e lavoro in Italia, la posizione contributiva, l’assistenza alla moglie malata e alla figlia minorenne, la volontà di rientro e la proposta lavorativa. Non era quindi applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non era atto vincolato e le circostanze dedotte avrebbero potuto incidere sull’esito. L’annullamento è stato disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti della Questura, chiamata a rivalutare la posizione e l’idoneità delle ragioni addotte a giustificare l’assenza e il rilascio del visto di reingresso. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998
è revocato … in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
Il superamento del periodo di dodici mesi di assenza non consente una revoca automatica: l’amministrazione deve valutare le giustificazioni dell’interessato e la possibile sussistenza di gravi e comprovati motivi.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La regola del raggiungimento dello scopo non è applicabile quando il provvedimento non è vincolato e la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi idonei a incidere sulla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 74 c.p.a.
Il giudice richiama la giurisprudenza conforme del medesimo Tribunale a sostegno della decisione.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale deve essere garantita quando la decisione richiede la valutazione della posizione concreta dell’interessato e non è predeterminata in modo vincolato.
artt. 8 e 9 direttiva 2003/109/CE
Sono richiamati nel quadro della tutela dello status di soggiornante di lungo periodo e della necessità di un’interpretazione non automatica e proporzionata delle cause di perdita dello status.
art. 8 CEDU
È richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare rilevante nel bilanciamento con l’interesse pubblico in materia di soggiorno.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare dello straniero.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevista in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per dodici mesi consecutivi, non può essere disposta automaticamente sulla sola base del dato temporale, dovendo l’amministrazione consentire all’interessato di giustificare l’assenza e valutare l’eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi.
- Quando la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo richiede la valutazione della situazione personale e familiare dello straniero, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e garantire il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento.
- La lunga permanenza e attività lavorativa in Italia, i legami familiari, le ragioni di assistenza a congiunti malati, la posizione contributiva e la concreta volontà di rientro sono circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei motivi giustificativi dell’assenza e non possono essere ignorate dall’amministrazione.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non esclude l’annullamento per omessa partecipazione quando il provvedimento non è vincolato e l’interessato indica elementi concreti che avrebbero potuto influire sul contenuto della decisione.
- In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico al controllo dei requisiti di soggiorno con la situazione personale, familiare e di integrazione dello straniero, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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