Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla cessione di macchinari dalla FAST ENGINEERING s.r.l. alla società IVIT, di cui era anch'egli amministratore, per corrispettivo mai effettivamente versato (€65.000). Ha articolato sei motivi: (1) errore di applicazione delle norme sulla bancarotta distrattiva sostenendo che la vendita a prezzo congruo non può essere distrazione se il prezzo non è stato poi pagato; la transazione fra curatela e cessionaria avrebbe eliminato il pregiudizio; (2) carenza e illogicità della motivazione per aver dato rilievo alle dichiarazioni del curatore e non ad altre prove contabili, nonché assenza del dolo perché, tramite IVIT, sarebbero stati immessi maggiori apporti finanziari nella fallita; (3) censura sulla configurabilità della bancarotta documentale e sulla insufficienza di elementi per presumere il dolo; (4) in subordine, richiesta di derubricazione a fattispecie colposa (artt. 217 e 224 L. fall.); (5) in ulteriore subordine, derubricazione a bancarotta semplice; (6) carenza di motivazione sulla revoca delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha dichiarato inammissibile o infondato il primo motivo (per genericità e perché la sentenza di merito ha motivato sul fatto che l'imputato era amministratore anche della società cessionaria), ha ritenuto corretto l'uso delle dichiarazioni del curatore e la valutazione dei documenti e dei pagamenti contestati (secondo motivo), e ha respinto le censure relative alla bancarotta documentale e alle richieste di derubricazione (terzo, quarto e quinto motivo) rilevando incongruenze e la possibile occulta o falsificata produzione documentale tardiva. Tuttavia il sesto motivo è stato ritenuto fondato: le circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado, erano state negate in appello senza che il Pubblico Ministero avesse proposto gravame; per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena principale in 1 anno e 4 mesi di reclusione con accessorie fallimentari in pari misura. In definitiva: condanna per bancarotta fraudolenta confermata, con riduzione della pena per vizio nella determinazione delle attenuanti.
Norme richiamate
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173
Richiami ai limiti di deduzione dei motivi in cassazione; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti procedurali richiamati.
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta distrattiva: la Corte ha ritenuto che la cessione dei beni a società riconducibile all'amministratore, con mancato versamento del prezzo e assenza di somme nelle casse sociali, può integrare il fatto di reato anche se il prezzo appariva congruo.
Legge fallimentare - art. 223, comma 1
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto che la mancanza/occultamento o la produzione tardiva/contraddittoria di documentazione contabile può integrare dolo documentale, non configurando la situazione come mera 'distrazione' contabile.
Legge fallimentare - art. 217, comma 1 e art. 224
Norme sulla bancarotta semplice e sulle ipotesi colpose: la Corte ha osservato che le richieste di derubricazione non hanno adeguatamente confrontato la motivazione di merito e quindi sono state inammissibili; l'operazione non è stata ritenuta qualificabile come mera imprudenza.
Codice penale - art. 62, comma 1, n. 6
Circostanza attenuante per la riparazione del danno: la Corte ha richiamato che la riparazione, se effettiva e integrale, rileva come attenuante ma non nel senso di escludere il reato; nel caso è stata riconosciuta parzialmente in primo grado, con rilevanza sulla pena.
Codice procedura penale - art. 63, comma 2
Disciplina sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria: la Corte ha chiarito che le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non rientrano in questa norma e sono quindi valutabili come prova.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 220
Norma citata in relazione alle attività ispettive/vigilanza: la Corte ha precisato che l'attività del curatore non è assimilabile a quella di autorità di polizia giudiziaria ai fini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Massime di principio
- La cessione di beni a una società riconducibile all'amministratore può integrare bancarotta distrattiva anche se il prezzo appare congruo, se il prezzo non è stato versato e l'operazione ha svuotato le casse sociali: il collegamento personale tra cedente e cessionario è un elemento valutabile come indice di artificio.
- La riparazione del danno (accordo transattivo o pagamento) non elimina automaticamente il reato ma può costituire circostanza attenuante se integrale ed effettiva; la riduzione della pena è lo strumento corretto, non l'esclusione del reato.
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare sono utilizzabili in giudizio e non sono sottoposte al divieto di utilizzabilità previsto per dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria/polizia; pertanto i giudici possono fondare il convincimento su tali dichiarazioni purché motivate.
- La produzione tardiva di documenti contabili da parte dell'imputato può essere interpretata come occultamento o falsificazione; la valutazione della genuinità e completezza della contabilità è cruciale per distinguere bancarotta documentale fraudolenta da semplice disordine contabile.
- Per ottenere derubricazioni o la esclusione del dolo è necessario confrontarsi esplicitamente e puntualmente con la motivazione di merito; censure generiche che non incidono sulle argomentazioni probatorie risultano inammissibili.
- Se in primo grado sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche e in appello sono state negate senza appello del Pubblico Ministero, la Cassazione può correggere il trattamento sanzionatorio senza sempre rinviare per nuovo esame, rideterminando la pena.
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