Cassazione Civile, Sentenza n. 4339/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
Una socia della società a responsabilità limitata dichiarata fallita aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 ottobre 2017, aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché, dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la reclamante aveva notificato l’atto alla curatela fallimentare anziché alla società debitrice, litisconsorte necessaria nel giudizio. La socia ha proposto ricorso per cassazione. In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato che la procura speciale apposta a margine del ricorso era datata 14 ottobre 2017, dunque anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 24 ottobre 2017. Il ricorso articolava inoltre cinque motivi: omessa pronuncia sulla dedotta nullità della sentenza di fallimento perché la società era priva di legale rappresentante; nullità per mancata instaurazione del contraddittorio con il legale rappresentante e mancata nomina di un curatore speciale, con lesione del diritto di difesa; omesso esame del decesso del legale rappresentante prima della notifica dell’istanza di fallimento; omesso esame della circostanza che la sede legale della società era rimasta immutata; violazione della soglia di fallibilità, poiché il credito posto a fondamento dell’istanza era di euro 27.841,51. La curatela fallimentare era intimata; la società creditrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura, recando una data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, non poteva riferirsi, salvo specifica indicazione della sentenza che consentisse di ricondurre la data a un errore materiale, a una valutazione di quella decisione e al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibili tutti i motivi per difetto di decisività: essi non censuravano la ratio della sentenza d’appello, fondata sulla mancata rituale integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice, litisconsorte necessaria nel reclamo. Tale omissione impediva l’esame delle doglianze relative alla dichiarazione di fallimento. Ha aggiunto che, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo, la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. era un adempimento esigibile in primo luogo dalla stessa reclamante. La ricorrente è stata condannata a pagare alla controricorrente euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione dev’essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notifica del ricorso.
La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferita a una sentenza già pubblicata; una procura datata prima della pubblicazione non è valida, salvo che indichi specificamente la sentenza e risulti così possibile ritenere che la data anteriore sia un errore materiale.
art. 331 c.p.c.
La Corte territoriale ha infatti dichiarato inammissibile il reclamo L. Fall., ex art. 18 per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario – la società debitrice – in quel giudizio.
Quando in un’impugnazione è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, l’adempimento deve essere eseguito nei confronti di quel soggetto; la notifica alla curatela invece che alla società debitrice comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi del comma 2.
art. 78 c.p.c.
Quanto alla mancata nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. appare evidente che tale adempimento era in primo luogo esigibile dalla stessa ricorrente, in relazione alla necessaria instaurazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo, al fine di adempiere all’ordine di integrazione ex art. 331 c.p.c..
Nel giudizio di reclamo, la parte che deve integrare il contraddittorio nei confronti della società priva di legale rappresentante è tenuta in primo luogo a curare, ove necessario, la nomina del curatore speciale per poter adempiere all’ordine di integrazione.
art. 360 c.p.c.
I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono tutti inammissibili per difetto di decisività, in quanto non colgono la ratio della pronuncia impugnata.
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili se non investono la ragione decisiva sulla quale si fonda la pronuncia impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso. Se la procura reca una data anteriore alla pubblicazione, non può essere considerata speciale per quel giudizio, salvo che identifichi specificamente la sentenza impugnata e la data anteriore sia riconoscibile come errore materiale.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio in appello deve essere adempiuto notificando l’atto al litisconsorte necessario indicato; la notificazione a un soggetto diverso non soddisfa l’ordine e determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 331, comma 2, c.p.c.
- La mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario costituisce una questione pregiudiziale di rito che impedisce l’esame delle doglianze di merito o degli ulteriori vizi denunciati contro la decisione impugnata.
- La parte onerata dell’integrazione del contraddittorio deve attivarsi per rendere possibile la partecipazione della società priva di legale rappresentante, anche curando, quando necessario, la nomina di un curatore speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4457/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4448/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4452/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4450/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4449/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4451/2020 del 20/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →